Art. 53 Depositi temporanei ed occasionali 1. Il deposito temporaneo ed occasionale di materie fissili speciali o di combustibili nucleari non irradiati, purche' conservati negli imballaggi di trasporto e nelle quantita' autorizzate per le singole spedizioni, puo' essere costituito per non oltre trenta giorni con il nulla osta del prefetto che lo rilascia secondo le procedure del decreto di cui all'articolo 27, ferme tutte le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'obbligo della garanzia finanziaria per la responsabilita' civile di cui agli articoli 19, 20 e 21 della stessa legge. Per i depositi di zona portuale e aeroportuale il nulla osta e' rilasciato dal comando di porto, sentito il dirigente dell'ufficio di sanita' marittima, o dal direttore della circoscrizione aeroportuale. 2. Del deposito temporaneo ed occasionale deve essere data preventiva comunicazione all'ANPA ed al comando provinciale dei vigili del fuoco e nei casi di deposito in zona portuale o aeroportuale, anche al prefetto. 3. La sosta tecnica in corso di trasporto effettuata per non oltre ventiquattro ore non e' soggetta alle disposizioni del presente articolo.
Nota all'art. 53: - Per la legge n. 1860/1962 v. nota all'art. 3. Si trascrive il testo degli artt. 19, 20 e 21, quali modificati dal D.P.R. n. 519/1975: "Art. 19.- Il limite massimo delle indennita' dovute dall'esercente di un impianto nucleare per danni causati da un incidente nucleare e' fissato in lire 7.500 milioni. Se per effetto di un incidente nucleare la garanzia della responsabilita' civile possa considerarsi diminuita, l'esercente e' tenuto a ricostituirla nella misura e nei termini fissati dal Ministro per l 'industria, il commercio e l'artigianato. In difetto, l'autorizzazione e' revocata di diritto. Qualora un incidente nucleare produca danni risarcibili ai sensi della presente legge, il cui importo ecceda l'ammontare della garanzia finanziaria dell'esercente, il risarcimento per la parte eccedente e' a carico dello Stato fino alla concorrenza di lire 43.750 milioni. Qualora un incidente nucleare produca danni risarcibili ai sensi della presente legge, il cui importo ecceda l'ammontare della garanzia finanziaria dell'esercente e di quella come sopra prevista a carico dello Stato, il risarcimento per la parte eccedente, fino alla concorrenza di lire 75.000 e' a carico delle parti contraenti delle convenzioni sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare ratificate e rese esecutive con la legge 12 febbraio 1974, n. 109, alle condizioni e con le modalita' stabilite nelle suddette convenzioni" "Art. 20.- Gli interessi e le spese liquidati da un tribunale in una causa di risarcimento in base alla presente legge non fanno parte del risarcimento dovuto ai sensi della presente legge e debbono essere corrisposti oltre l'ammontare del risarcimento suddetto. Qualora il danno sia imputabile a colpa dell'esercente, lo Stato ha diritto di rivalsa nei confronti dell'esercente stesso per le somme corrisposte a titolo di risarcimento ai sensi della presente legge. Nell'esercizio della rivalsa il credito dello Stato ha privilegio rispetto al credito degli assicuratori e di ogni altro soggetto che abbia prestato la garanzia finanziaria". "Art. 21.- Per i trasporti in transito nel territorio nazionale, il trasporto non puo' essere autorizzato se non e' fornita la prova della esistenza di valida garanzia finanziaria per un ammontare almeno pari a quello indicato nel precedente articolo 19".