Art. 53. Docenti 1. In attuazione del principio della liberta' della ricerca l'Universita' garantisce ai singoli professori e ricercatori il diritto alla scelta autonoma e individuale dei temi e dei metodi di ricerca, nonche' il diritto a pari opportunita' di accesso alle risorse economiche, all'utilizzazione delle strutture e a quanto e' necessario per lo svolgimento dell'attivita' di ricerca. 2. L'Universita' garantisce la liberta' di insegnamento dei singoli docenti e l'autonomia delle diverse strutture cui compete l'organizzazione e l'erogazione del servizio didattico nel rispetto delle forme di programmazione, coordinamento e valutazione. 3. I professori e i ricercatori: a) svolgono i compiti di didattica, di ricerca e organizzativi interni loro attribuiti sulla base della normativa vigente, secondo quanto stabilito con Regolamento di Ateneo e nel rispetto delle deliberazioni assunte dalle competenti strutture; b) partecipano alle sedute degli organi collegiali; c) adempiono ai doveri di autocertificazione delle attivita' svolte, secondo le modalita' definite con Regolamento di Ateneo; d) informano tempestivamente gli organi competenti delle situazioni di incompatibilita' e di conflitto di interessi eventualmente insorte nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali. 4. I professori e ricercatori di materie cliniche adempiono ai doveri di attivita' assistenziale sanitaria connessa allo svolgimento dei compiti istituzionali, impegnandosi nei confronti dell'Universita' al rispetto degli obblighi fissati dalle convenzioni stipulate dall'Universita' stessa con l'Azienda sanitaria.