Art. 53 
 
 
                 Registrazione delle marche generate 
 
  1. Tutte le marche temporali emesse da un  sistema  di  validazione
sono conservate in un apposito archivio digitale non modificabile per
un  periodo  non  inferiore  a  venti  anni  ovvero,   su   richiesta
dell'interessato, per un periodo maggiore, alle  condizioni  previste
dal certificatore. 
  2. La marca temporale e' valida per il  periodo  di  conservazione,
stabilito o concordato con il certificatore, di cui al comma 1.