Art. 53 
 
Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali,
  dei comuni e delle societa' da essi partecipate 
 
  1. Il comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno  2013,  n.
64, e' sostituito dal  seguente:  «2-ter.  Al  fine  di  favorire  il
compiuto,  ordinato  ed  efficace  riordino  della  disciplina  delle
attivita' di gestione e riscossione delle entrate dei  Comuni,  anche
mediante istituzione di un Consorzio, che si  avvale  delle  societa'
del Gruppo Equitalia per le attivita' di supporto all'esercizio delle
funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'articolo  7,
comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,  e
all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  dicembre
2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              --Si   riporta   il   testo   dell'articolo   10    del
          decreto-legge  8  aprile  2013,  n.   35   convertito   con
          modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,  n.  64,  recante
          "Disposizioni urgenti per il pagamento dei  debiti  scaduti
          della  pubblica  amministrazione,   per   il   riequilibrio
          finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia  di
          versamento di tributi degli enti locali. ", come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 10 - (Modifiche al decreto-legge 6  luglio  2012,
          n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 135, e disposizioni in materia  di  versamento  di
          tributi locali) - 
              1. All'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto  2012,  n.   135,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) al secondo periodo, le  parole:  "31  gennaio  2013"
          sono sostituite dalle seguenti:  "31  dicembre  di  ciascun
          anno precedente a quello di riferimento"; 
              b) dopo il terzo periodo, e' aggiunto il seguente: "Per
          gli anni 2013 e 2014,  in  deroga  a  quanto  previsto  dal
          periodo precedente, in caso di mancata deliberazione  della
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  le  riduzioni
          da  imputare  a  ciascuna  provincia  sono  determinate  in
          proporzione alle spese, desunte dal  SIOPE,  sostenute  nel
          2011 per l'acquisto di beni e servizi, con l'esclusione  di
          quelle relative alle spese  per  formazione  professionale,
          per trasporto pubblico locale, per la raccolta  di  rifiuti
          solidi urbani e per servizi  socialmente  utili  finanziati
          dallo Stato.". 
              2. Per  il  solo  anno  2013,  in  materia  di  tributo
          comunale sui rifiuti e sui  servizi,  in  deroga  a  quanto
          diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  operano  le  seguenti
          disposizioni: 
              a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del
          tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione
          adottata, anche nelle more della regolamentazione  comunale
          del  nuovo  tributo,  e  pubblicata,  anche  sul  sito  web
          istituzionale, almeno trenta giorni  prima  della  data  di
          versamento; 
              b) ai fini del versamento  delle  prime  due  rate  del
          tributo, e comunque ad  eccezione  dell'ultima  rata  dello
          stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i  modelli
          di pagamento precompilati gia' predisposti per il pagamento
          della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le
          altre modalita' di pagamento gia' in  uso  per  gli  stessi
          prelievi. I pagamenti di cui al  periodo  precedente,  sono
          scomputati ai fini della  determinazione  dell'ultima  rata
          dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013; 
              c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro
          quadrato e' riservata allo Stato ed  e'  versata  in  unica
          soluzione unitamente all'ultima rata del  tributo,  secondo
          le  disposizioni  di  cui  all'articolo  17   del   decreto
          legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  nonche'  utilizzando
          apposito bollettino di conto corrente  postale  di  cui  al
          comma 35 dell'articolo 14  del  decreto-legge  n.  201  del
          2011; 
              d) non trova applicazione il comma  13-bis  del  citato
          articolo 14 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, salvo che nelle regioni Friuli-Venezia Giulia
          e Valle d'Aosta, nonche' nelle province autonome di  Trento
          e di Bolzano. Per le predette regioni e  province  autonome
          non si applica inoltre la lettera c) del presente comma; 
              e) alla lettera c) del comma 380 dell'articolo 1  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole:  "890,5  milioni
          di euro" sono sostituite dalle parole: "1.833,5 milioni  di
          euro"; 
              f) i comuni  non  possono  aumentare  la  maggiorazione
          standard di cui alla lettera c); 
              g) i comuni possono  continuare  ad  avvalersi  per  la
          riscossione  del  tributo  dei  soggetti   affidatari   del
          servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
              2-bis. Le disposizioni del comma 2 trovano applicazione
          anche nel caso in cui il comune prevede  l'applicazione  di
          una tariffa con natura corrispettiva, in luogo del tributo,
          ai sensi del comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
              2-ter. Al fine di favorire  il  compiuto,  ordinato  ed
          efficace  riordino  della  disciplina  delle  attivita'  di
          gestione e riscossione  delle  entrate  dei  Comuni,  anche
          mediante istituzione di un Consorzio, che si  avvale  delle
          societa' del Gruppo Equitalia per le attivita' di  supporto
          all'esercizio delle funzioni relative alla  riscossione,  i
          termini di cui all'articolo 7, comma  2,  lettera  gg-ter),
          del decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  12  luglio  2011,  n.  106,  e
          all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30
          settembre 2005,  n.  203,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  2  dicembre  2005,  n.  248,  sono  stabiliti
          inderogabilmente al 31 dicembre 2013. 
              3. All'articolo 14 del decreto-legge 6  dicembre  2011,
          n. 201,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre 2011, n. 214,  e  successive  modificazioni,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
              "4. Sono escluse dalla tassazione, ad  eccezione  delle
          aree scoperte operative, le aree scoperte  pertinenziali  o
          accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali
          di cui all'articolo 1117 del codice civile  che  non  siano
          detenute o occupate in via esclusiva."; 
              b) al comma 35, secondo periodo, dopo  le  parole:  "in
          quanto compatibili" sono aggiunte le  seguenti:  ",  ovvero
          tramite le altre modalita' di pagamento offerte dai servizi
          elettronici di incasso e di pagamento interbancari". 
              4. All'articolo 13 del decreto-legge 6  dicembre  2011,
          n. 201,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre  2011,  n.  214,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) al comma 12-ter le  parole:  "novanta  giorni  dalla
          data"  sono  sostituite  da:  "il   30   giugno   dell'anno
          successivo a quello"; 
              b) il comma 13-bis e' sostituito dal seguente: 
              «13-bis. A decorrere  dall'anno  di  imposta  2013,  le
          deliberazioni  di  approvazione  delle  aliquote  e   delle
          detrazioni nonche' i  regolamenti  dell'imposta  municipale
          propria  devono  essere  inviati  esclusivamente  per   via
          telematica, mediante inserimento  del  testo  degli  stessi
          nell'apposita sezione del Portale del federalismo  fiscale,
          per  la  pubblicazione  nel   sito   informatico   di   cui
          all'articolo  1,  comma  3,  del  decreto  legislativo   28
          settembre 1998,  n.  360,  e  successive  modificazioni.  I
          comuni sono, altresi', tenuti ad  inserire  nella  suddetta
          sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo  le
          indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia  e  delle
          finanze   -    Dipartimento    delle    finanze,    sentita
          l'Associazione nazionale dei comuni  italiani.  L'efficacia
          delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di
          pubblicazione degli stessi nel predetto  sito  informatico.
          Il  versamento  della  prima  rata  di  cui  al   comma   3
          dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.
          23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni
          dei dodici mesi dell'anno precedente. Il  versamento  della
          seconda rata di cui al medesimo articolo  9e'  eseguito,  a
          saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con  eventuale
          conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli  atti
          pubblicati nel predetto sito alla data del  28  ottobre  di
          ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e'  tenuto  a
          effettuare l'invio di cui al  primo  periodo  entro  il  21
          ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione
          entro il termine del 28  ottobre,  si  applicano  gli  atti
          adottati per l'anno precedente.». 
              4-bis. All'articolo 259  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1
          e' inserito il seguente: 
              "1-bis. Nei casi in cui la  dichiarazione  di  dissesto
          sia adottata nel corso del secondo semestre  dell'esercizio
          finanziario per il quale risulta non  essere  stato  ancora
          validamente deliberato il  bilancio  di  previsione  o  sia
          adottata nell'esercizio successivo, il consiglio  dell'ente
          presenta  per  l'approvazione  del  Ministro  dell'interno,
          entro il termine di cui al comma 1, un'ipotesi di  bilancio
          che garantisca l'effettivo riequilibrio  entro  il  secondo
          esercizio." 
              4-ter. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre
          2007, n. 244, le parole: "Per gli anni dal  2008  al  2012"
          sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal  2008  al
          2014". 
              4-quater. All'articolo 1 della legge 24 dicembre  2012,
          n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 380, lettera f), sono aggiunte, in fine, le
          seguenti parole:  ";  tale  riserva  non  si  applica  agli
          immobili  ad  uso  produttivo   classificati   nel   gruppo
          catastale D  posseduti  dai  comuni  e  che  insistono  sul
          rispettivo territorio. Per l'accertamento, la  riscossione,
          i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso  si
          applicano le disposizioni vigenti  in  materia  di  imposta
          municipale  propria.  Le  attivita'   di   accertamento   e
          riscossione  relative  agli  immobili  ad  uso   produttivo
          classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai  comuni
          ai  quali  spettano  le  maggiori  somme  derivanti   dallo
          svolgimento delle suddette attivita' a titolo  di  imposta,
          interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica  altresi'
          ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei  comuni
          classificati  montani  o  parzialmente   montani   di   cui
          all'elenco dei comuni  italiani  predisposto  dall'Istituto
          nazionale  di  statistica   (ISTAT),   assoggettati   dalle
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  all'imposta
          municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma  8,  del
          decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.  23,  e  successive
          modificazioni"; 
              b) al comma 381: 
              1) le parole: "30 giugno 2013"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "30 settembre 2013"; 
              2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Ove  il
          bilancio di previsione sia deliberato dopo il 1° settembre,
          per l'anno 2013 e' facoltativa  l'adozione  della  delibera
          consiliare di cui all'articolo 193,  comma  2,  del  citato
          testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  n.  267  del
          2000.".