Art. 53 
 
 
                              Sanzioni 
 
  1. L'avvertimento puo' essere deliberato quando il fatto contestato
non e' grave e vi e' motivo di ritenere che l'incolpato non  commetta
altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare  l'incolpato
che la sua condotta non e' stata conforme alle norme deontologiche  e
di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni. 
  2. La censura consiste nel biasimo formale e si applica  quando  la
gravita' dell'infrazione, il grado di responsabilita',  i  precedenti
dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono  a
ritenere che egli non incorrera' in un'altra infrazione. 
  3.   La    sospensione    consiste    nell'esclusione    temporanea
dall'esercizio della professione o dal praticantato e si applica  per
infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilita' gravi  o
quando non sussistono le condizioni per  irrogare  la  sola  sanzione
della censura. 
  4. La radiazione  consiste  nell'esclusione  definitiva  dall'albo,
elenco o registro e impedisce l'iscrizione a  qualsiasi  altro  albo,
elenco o registro, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 62.  La
radiazione  e'  inflitta  per  violazioni  molto  gravi  che  rendono
incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo.