Art. 53 
 
 
               Abrogazione espressa di norme primarie 
 
  1. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
abrogate le seguenti disposizioni: 
  a) articolo 26, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  b) articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  e
successive modificazioni; 
  c) articolo 41-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
  d) articoli 40-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni; 
  e) articolo 19, comma 3-bis,  del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196; 
  f) articolo 57 del decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive modificazioni; 
  g) articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
  h) articolo 21, comma 1, art. 23, commi 1, 2 e 5,  della  legge  18
giugno 2009, n. 69; 
  i) articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
  l) articolo 6, comma 1, lettera b), e  comma  2,  lettera  b),  del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; 
  o) articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
91; 
  p) articolo 8 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11; 
  q) articolo 6, comma 6, della legge 11 novembre 2011, n. 180; 
  r) articolo 9 del decreto legislativo 29 novembre 2011, n. 228; 
  s) articolo 14, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
  t) articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
  u) articolo 5, comma 11-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 14 marzo 2013 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 
 
                                Patroni  Griffi,  Ministro   per   la
                                pubblica   amministrazione    e    la
                                semplificazione 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 
 
          Note all'art. 53: 
              Si riporta il testo dell'articolo 26 della citata legge
          n. 241 del 1990, come modificata dal presente decreto: 
               «Art. 26. Obbligo di pubblicazione 
              1. (abrogato). 
              2. Sono altresi' pubblicate, nelle forme  predette,  le
          relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo  27
          e, in generale, e' data la massima pubblicita' a  tutte  le
          disposizioni attuative della presente legge e  a  tutte  le
          iniziative dirette a precisare ed a  rendere  effettivo  il
          diritto di accesso. 
              3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia
          integrale, la liberta' di accesso ai documenti indicati nel
          predetto comma 1 s'intende realizzata.». 
              Il testo  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662  ,
          modificata dal presente decreto, e' pubblicata nella  Gazz.
          Uff. 28 dicembre 1996, n. 303, S.O. 
              Il  decreto  legislativo  18  agosto  2000,   n.   267,
          modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella  Gazz.
          Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O. 
              Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e' 
              pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
              Si riporta il testo dell'articolo 19 del citato decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 19. Principi applicabili al trattamento  di  dati
          diversi da quelli sensibili e giudiziari 
              1. Il trattamento da  parte  di  un  soggetto  pubblico
          riguardante dati diversi da quelli sensibili  e  giudiziari
          e' consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo
          18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge  o  di
          regolamento che lo preveda espressamente. 
              2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad
          altri soggetti pubblici e' ammessa quando  e'  prevista  da
          una norma di legge o di regolamento. In  mancanza  di  tale
          norma  la  comunicazione  e'  ammessa  quando  e'  comunque
          necessaria per lo svolgimento di funzioni  istituzionali  e
          puo' essere iniziata  se  e'  decorso  il  termine  di  cui
          all'articolo 39, comma  2,  e  non  e'  stata  adottata  la
          diversa determinazione ivi indicata. 
              3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico  a
          privati o a enti pubblici  economici  e  la  diffusione  da
          parte di  un  soggetto  pubblico  sono  ammesse  unicamente
          quando  sono  previste  da  una  norma  di   legge   o   di
          regolamento. 
              3-bis. (abrogato).». 
              Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  modificato
          dal presente decreto, e' pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  16
          maggio 2005, n. 112, S.O. 
              La legge 24  dicembre  2007,  n.  244,  modificato  dal
          presente  decreto,  e'   pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  28
          dicembre 2007, n. 300, S.O. 
              La legge 18 giugno 2009, n. 69, modificato dal presente
          decreto, e' pubblicata nella Gazz. Uff. 19 giugno 2009,  n.
          140, S.O. 
               Il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,
          modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella  Gazz.
          Uff. 31 ottobre 2009, n. 254, S.O. 
               Il decreto-legge 13 maggio 2011,  n.  70,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.  106,
          modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella  Gazz.
          Uff. 13 maggio 2011, n. 110. 
              Il  decreto  legislativo  31  maggio   2011,   n.   91,
          modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella  Gazz.
          Uff. 24 giugno 2011, n. 145. 
              Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito  con
          modificazioni  dalla  legge  15  luglio   2011,   n.   111,
          modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella  Gazz.
          Uff. 6 luglio 2011, n. 155. 
              La legge 11  novembre  2011,  n.  180,  modificata  dal
          presente  decreto,  e'  pubblicata  nella  Gazz.  Uff.   14
          novembre 2011, n. 265. 
              Il  decreto  legislativo  29  novembre  2011,  n.  228,
          modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella  Gazz.
          Uff. 6 febbraio 2012, n. 30. 
              Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito  con
          modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,  modificato
          dal presente decreto, e'  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  9
          febbraio 2012, n. 33, S.O. 
              Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito  con
          modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, modificato
          dal presente decreto, e' pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  26
          giugno 2012, n. 147, S.O. 
              Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato
          dal presente decreto, e'  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  6
          luglio 2012, n. 156, S.O. 1