Art. 53 
 
 
                   Norma di copertura finanziaria 
 
  1. Alla copertura delle minori  entrate  derivanti  dall'attuazione
delle disposizioni del presente capo, valutate in 18 milioni di  euro
per l'anno 2014 e 52,53 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2015,
di cui 3 milioni di euro per l'anno 2014  e  10  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2015 per  l'attuazione  dell'art.  46,  comma  1,
lettera d), 15 milioni di euro per l'anno 2014  e  42,53  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'art. 52,  comma
2, lettere a), b) e c), si provvede con le maggiori entrate derivanti
dall'aumento del contributo unificato di cui all'art. 13 del  decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al quale sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 13, comma 1, alla lettera a)  le  parole:  «euro  37»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 43»; 
    b) all'art. 13, comma 1, alla lettera b)  le  parole:  «euro  85»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 98»; 
    c) all'art. 13, comma 1, alla lettera c) le  parole:  «euro  206»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 237»; 
    d) all'art. 13, comma 1, alla lettera d) le  parole:  «euro  450»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 518»; 
    e) all'art. 13, comma 1, alla lettera e) le  parole:  «euro  660»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 759»; 
    f) all'art. 13, comma 1, alla lettera f) le parole: «euro  1.056»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.214»; 
    g) all'art. 13, comma 1, alla lettera g) le parole: «euro  1.466»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.686»; 
    h) all'art. 13, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per  i
processi di esecuzione immobiliare il contributo  dovuto  e'  pari  a
euro 278. Per gli altri  processi  esecutivi  lo  stesso  importo  e'
ridotto della meta'. Per i processi  esecutivi  mobiliari  di  valore
inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 43. Per  i
processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo  dovuto  e'
pari a euro 168.»; 
    i) all'art. 13, comma 5, le parole: «euro  740»  sono  sostituite
dalle seguenti: «euro 851». 
  2. Ai sensi dell'art. 17, comma 12, della legge 31  dicembre  2009,
n. 196, il Ministro della giustizia provvede  al  monitoraggio  delle
minori entrate (( di cui al presente capo )) e riferisce in merito al
Ministro dell'economia e delle finanze. Nel  caso  si  verifichino  o
siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni
di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia  e
delle finanze, sentito il  Ministro  della  giustizia  provvede,  con
proprio decreto, all'aumento  del  contributo  unificato  di  cui  al
medesimo comma 1, nella misura necessaria alla copertura  finanziaria
delle minori entrate risultanti dall'attivita' di monitoraggio. 
  3. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  riferisce  senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti ed alla adozione delle misure di cui al secondo periodo. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'art. 13 del citato decreto del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.  115,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 13. - Importi. 
              1. Il  contributo  unificato  e'  dovuto  nei  seguenti
          importi: 
              a) euro 43 per i processi di valore fino a 1.100  euro,
          nonche' per i processi per  controversie  di  previdenza  e
          assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'art. 9,
          comma 1-bis, per i procedimenti di  cui  all'art.  711  del
          codice di procedura civile, e per  i  procedimenti  di  cui
          all'art. 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898; 
              b) euro 98 per i processi di valore  superiore  a  euro
          1.100 e fino a euro 5.200 e per i  processi  di  volontaria
          giurisdizione, nonche' per i processi speciali  di  cui  al
          libro IV, titolo II, capo  I  e  capo  VI,  del  codice  di
          procedura civile, e  per  i  processi  contenziosi  di  cui
          all'art. 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898; 
              c) euro 237 per i processi di valore superiore  a  euro
          5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi  di
          valore indeterminabile di competenza esclusiva del  giudice
          di pace; 
              d) euro 518 per i processi di valore superiore  a  euro
          26.000 e fino a euro 52.000 e  per  i  processi  civili  di
          valore indeterminabile; 
              e) euro 759 per i processi di valore superiore  a  euro
          52.000 e fino a euro 260.000; 
              f) euro 1.214 per i processi di valore superiore a euro
          260.000 e fino a euro 520.000; 
              g) euro 1.686 per i processi di valore superiore a euro
          520.000. 
              1-bis. Il contributo di cui al  comma  1  e'  aumentato
          della meta' per i giudizi di impugnazione ed e' raddoppiato
          per i processi dinanzi alla Corte di cassazione. 
              1-ter. Per  i  processi  di  competenza  delle  sezioni
          specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003,
          n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato
          di cui al comma 1  e'  raddoppiato.  Si  applica  il  comma
          1-bis. 
              1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale,  e'
          respinta integralmente  o  e'  dichiarata  inammissibile  o
          improcedibile, la parte  che  l'ha  proposta  e'  tenuta  a
          versare  un  ulteriore  importo  a  titolo  di   contributo
          unificato pari a quello dovuto per la stessa  impugnazione,
          principale o incidentale,  a  norma  del  comma  1-bis.  Il
          giudice da' atto nel provvedimento  della  sussistenza  dei
          presupposti di cui al periodo  precedente  e  l'obbligo  di
          pagamento sorge al momento del deposito dello stesso. 
              2.  Per  i  processi  di  esecuzione   immobiliare   il
          contributo dovuto  e'  pari  a  euro  278.  Per  gli  altri
          processi esecutivi  lo  stesso  importo  e'  ridotto  della
          meta'.  Per  i  processi  esecutivi  mobiliari  di   valore
          inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a  euro
          43. Per i processi di opposizione agli  atti  esecutivi  il
          contributo dovuto e' pari a euro 168. 
              2-bis. Fuori dei  casi  previsti  dall'art.  10,  comma
          6-bis, per i processi dinanzi  alla  Corte  di  cassazione,
          oltre al contributo unificato, e' dovuto  un  importo  pari
          all'imposta  fissa  di  registrazione   dei   provvedimenti
          giudiziari. 
              3. Il contributo e' ridotto alla meta' per  i  processi
          speciali previsti nel libro IV, titolo  I,  del  codice  di
          procedura civile, compreso il  giudizio  di  opposizione  a
          decreto  ingiuntivo  e   di   opposizione   alla   sentenza
          dichiarativa  di   fallimento   e   per   le   controversie
          individuali di lavoro o concernenti  rapporti  di  pubblico
          impiego, salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 1-bis. Ai
          fini del contributo  dovuto,  il  valore  dei  processi  di
          sfratto per morosita' si determina in base all'importo  dei
          canoni non corrisposti alla data di notifica  dell'atto  di
          citazione per la convalida e quello dei processi di  finita
          locazione si determina in base all'ammontare del canone per
          ogni anno. 
              3-bis.  Ove  il  difensore  non  indichi   il   proprio
          indirizzo di posta elettronica  certificata  e  il  proprio
          numero di fax ai sensi  dell'art.  125,  primo  comma,  del
          codice di procedura civile e il proprio indirizzo di  posta
          elettronica certificata ai sensi dell'art. 16, comma 1-bis,
          del decreto legislativo 31 dicembre 1992,  n.  546,  ovvero
          qualora la parte  ometta  di  indicare  il  codice  fiscale
          nell'atto introduttivo del  giudizio  o,  per  il  processo
          tributario,  nel  ricorso  il   contributo   unificato   e'
          aumentato della meta'. 
              4. 
              5. Per la procedura fallimentare, che e'  la  procedura
          dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il
          contributo dovuto e' pari a euro 851. 
              6. Se manca la dichiarazione di  cui  all'art.  14,  il
          processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera
          g). Se  manca  la  dichiarazione  di  cui  al  comma  3-bis
          dell'art. 14, il processo si presume del valore indicato al
          comma 6-quater, lettera f). 
              6-bis. Il contributo unificato per i  ricorsi  proposti
          davanti  ai  Tribunali  amministrativi   regionali   e   al
          Consiglio di Stato e' dovuto nei seguenti importi: 
              a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117  del
          decreto legislativo 2  luglio  2010,  n.  104,  per  quelli
          aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza,
          di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per
          i ricorsi di esecuzione nella sentenza  o  di  ottemperanza
          del giudicato il contributo dovuto e' di euro 300.  Non  e'
          dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'art. 25
          della citata legge n. 241 del 1990 avverso  il  diniego  di
          accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo  19
          agosto  2005,  n.  195,  di  attuazione   della   direttiva
          2003/4/CE  sull'accesso   del   pubblico   all'informazione
          ambientale; 
              b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico
          impiego, si applica il comma 3; 
              c) per i ricorsi cui  si  applica  il  rito  abbreviato
          comune a determinate materie previsto dal libro IV,  titolo
          V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  nonche'
          da altre disposizioni che richiamino  il  citato  rito,  il
          contributo dovuto e' di euro 1.800; 
              d) per i ricorsi di cui all'art. 119, comma 1,  lettere
          a) e b), del  codice  di  cui  all'allegato  1  al  decreto
          legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto  e'
          di euro 2.000 quando il valore della controversia e' pari o
          inferiore ad euro 200.000; per quelle di  importo  compreso
          tra euro 200.000 e 1.000.000 il  contributo  dovuto  e'  di
          euro  4.000  mentre  per  quelle  di  valore  superiore   a
          1.000.000 di euro e'  pari  ad  euro  6.000.  Se  manca  la
          dichiarazione di  cui  al  comma  3-bis  dell'art.  14,  il
          contributo dovuto e' di euro 6.000; 
              e) in tutti gli altri casi non previsti  dalle  lettere
          precedenti e per il  ricorso  straordinario  al  Presidente
          della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa  vigente,
          il contributo dovuto e' di euro 650. 
              6-bis.1. Gli importi di cui alle lettere a), b), c), d)
          ed e) del comma 6-bis sono aumentati  della  meta'  ove  il
          difensore  non  indichi  il  proprio  indirizzo  di   posta
          elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi
          dell' art. 136 del codice del  processo  amministrativo  di
          cui al decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.  104,  ovvero
          qualora la parte ometta di indicare il codice  fiscale  nel
          ricorso.  L'onere  relativo  al  pagamento   dei   suddetti
          contributi e' dovuto in ogni caso dalla parte  soccombente,
          anche nel caso di compensazione giudiziale  delle  spese  e
          anche se essa non si e' costituita  in  giudizio.  Ai  fini
          predetti, la soccombenza si determina con il  passaggio  in
          giudicato della sentenza. Ai fini del presente  comma,  per
          ricorsi si intendono quello principale, quello  incidentale
          e i motivi aggiunti che introducono domande nuove. 
              6-ter. Il maggior gettito  derivante  dall'applicazione
          delle disposizioni di cui al  comma  6-bis  e'  versato  al
          bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
          le spese riguardanti  il  funzionamento  del  Consiglio  di
          Stato e dei Tribunali amministrativi regionali. 
              6-quater.  Per  i  ricorsi  principale  ed  incidentale
          proposti avanti le  Commissioni  tributarie  provinciali  e
          regionali e' dovuto il contributo  unificato  nei  seguenti
          importi: 
              a) euro 30 per  controversie  di  valore  fino  a  euro
          2.582,28; 
              b) euro 60 per controversie di valore superiore a  euro
          2.582,28 e fino a euro 5.000; 
              c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro
          5.000 e fino a euro 25.000 e per le controversie tributarie
          di valore indeterminabile; 
              d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro
          25.000 e fino a euro 75.000; 
              e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro
          75.000 e fino a euro 200.000; 
              f) euro 1.500 per controversie di  valore  superiore  a
          euro 200.000.". 
              Si riporta il  testo  dell'art.  17,  comma  12,  della
          citata legge 31 dicembre 2009, n. 196: 
              "12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve
          essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure
          di riduzione delle spese  o  di  aumenti  di  entrata,  con
          esclusione del ricorso ai fondi di  riserva,  nel  caso  si
          verifichino o siano in procinto di verificarsi  scostamenti
          rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
          copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di  apposito
          monitoraggio, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          adotta, sentito il Ministro competente, le misure  indicate
          nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere  con
          apposita relazione. La relazione espone le cause che  hanno
          determinato gli scostamenti, anche ai fini della  revisione
          dei dati e dei metodi  utilizzati  per  la  quantificazione
          degli oneri autorizzati dalle predette leggi.".