Art. 53 
 
                      Modifiche all'articolo 68 
               del decreto legislativo n. 82 del 2005 
 
  1. All'articolo 68 del decreto legislativo  n.  82  del  2005  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1-ter,  le  parole:  "dall'Agenzia  per   l'Italia
digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime  altresi'
parere circa  il  loro  rispetto"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"dall'AgID"; 
    b) i commi 2, 2-bis e 4 sono abrogati. 
 
          Note all'art. 53: 
              - si riporta  il  testo  dell'articolo  68  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 68 (Analisi comparativa delle soluzioni) 
              1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono  programmi
          informatici o parti di essi nel rispetto  dei  principi  di
          economicita' e di efficienza,  tutela  degli  investimenti,
          riuso  e  neutralita'  tecnologica,  a   seguito   di   una
          valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le
          seguenti soluzioni disponibili sul mercato: 
              a)  software  sviluppato  per  conto   della   pubblica
          amministrazione; 
              b) riutilizzo di software o parti  di  esso  sviluppati
          per conto della pubblica amministrazione; 
              c) software libero o a codice sorgente aperto; 
              d) software fruibile in modalita' cloud computing; 
              e) software di tipo  proprietario  mediante  ricorso  a
          licenza d'uso; 
              f) software combinazione delle precedenti soluzioni. 
              1-bis. A tal fine, le pubbliche  amministrazioni  prima
          di procedere all'acquisto, secondo le procedure di  cui  al
          codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163,
          effettuano  una  valutazione  comparativa   delle   diverse
          soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri: 
              a) costo complessivo del programma  o  soluzione  quale
          costo di acquisto, di implementazione,  di  mantenimento  e
          supporto; 
              b)  livello  di  utilizzo  di  formati  di  dati  e  di
          interfacce di tipo aperto nonche' di standard in  grado  di
          assicurare   l'interoperabilita'    e    la    cooperazione
          applicativa  tra  i  diversi  sistemi   informatici   della
          pubblica amministrazione; 
              c) garanzie del fornitore  in  materia  di  livelli  di
          sicurezza,  conformita'  alla  normativa  in   materia   di
          protezione dei dati personali, livelli di  servizio  tenuto
          conto della tipologia di software acquisito. 
              1-ter.  Ove  dalla  valutazione  comparativa  di   tipo
          tecnico ed economico, secondo i criteri  di  cui  al  comma
          1-bis, risulti motivatamente l'impossibilita' di accedere a
          soluzioni  gia'  disponibili  all'interno  della   pubblica
          amministrazione, o a software liberi o  a  codici  sorgente
          aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, e' consentita
          l'acquisizione   di   programmi   informatici    di    tipo
          proprietario  mediante  ricorso   a   licenza   d'uso.   La
          valutazione di cui al presente comma e' effettuata  secondo
          le modalita' e i criteri definiti dall'AgID. 
              2. - 2-bis. (abrogati) 
              3. Agli effetti del  presente  decreto  legislativo  si
          intende per: 
              a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di  dati
          reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto
          agli strumenti tecnologici necessari per la  fruizione  dei
          dati stessi; 
              b) dati di  tipo  aperto,  i  dati  che  presentano  le
          seguenti caratteristiche: 
              1) sono disponibili secondo i termini  di  una  licenza
          che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche  per
          finalita' commerciali, in formato disaggregato; 
              2)   sono   accessibili   attraverso   le    tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione,  ivi  comprese  le
          reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti  ai
          sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico
          da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti  dei
          relativi metadati; 
              3) sono resi disponibili  gratuitamente  attraverso  le
          tecnologie dell'informazione  e  della  comunicazione,  ivi
          comprese le reti telematiche pubbliche  e  private,  oppure
          sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti  per  la
          loro riproduzione e divulgazione,  salvo  i  casi  previsti
          dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n.
          36, e secondo le tariffe determinate con  le  modalita'  di
          cui al medesimo articolo. 
              4. (abrogato).»