Art. 53 
 
 
                     Funzionamento del Registro 
 
  1. Entro un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  previa
intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni,  definisce,  con  proprio
decreto, la procedura per l'iscrizione nel Registro  unico  nazionale
del Terzo settore, individuando i documenti  da  presentare  ai  fini
dell'iscrizione  e  le  modalita'  di  deposito  degli  atti  di  cui
all'articolo 48, nonche' le regole per la predisposizione, la tenuta,
la conservazione e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo
settore finalizzate ad assicurare l'omogenea e  piena  conoscibilita'
su tutto il  territorio  nazionale  degli  elementi  informativi  del
registro stesso e le modalita' con cui e' garantita la  comunicazione
dei dati tra il registro delle Imprese e il Registro unico  nazionale
del Terzo settore con riferimento alle imprese sociali e  agli  altri
enti del Terzo settore iscritti nel registro delle imprese. 
  2. Le Regioni e le province autonome entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1  disciplinano
i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e  di
cancellazione degli enti del Terzo  settore;  entro  sei  mesi  dalla
predisposizione della  struttura  informatica  rendono  operativo  il
Registro. 
  3. Le risorse necessarie a consentire l'avvio  e  la  gestione  del
Registro unico nazionale del  Terzo  settore  sono  stabilite  in  25
milioni di euro per l'anno 2018, in 20 milioni di euro per  gli  anni
2019 e 2020, in 14,7 milioni di euro per l'anno 2021 e in 20  milioni
di euro a decorrere dall'anno 2022, da impiegare per l'infrastruttura
informatica nonche' per lo svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al
presente titolo e di cui all'articolo 93, comma 3,  anche  attraverso
accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 agosto 1990, n.  241,
con le Regioni e le Province  autonome,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza Stato-Regioni. 
 
          Note all'art. 53: 
              - Si riporta l'art. 15 della legge 7  agosto  1990,  n.
          241 (Nuove norme in materia di procedimento  amministrativo
          e di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192  del  18  agosto
          1990. 
              «Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). -  1.
          Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art.  14,  le
          amministrazioni pubbliche  possono  sempre  concludere  tra
          loro   accordi   per   disciplinare   lo   svolgimento   in
          collaborazione di attivita' di interesse comune. 
              2.  Per  detti  accordi   si   osservano,   in   quanto
          applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2
          e 3. 
              2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014  gli  accordi  di
          cui al comma 1 sono sottoscritti  con  firma  digitale,  ai
          sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
          82, con firma elettronica avanzata, ai sensi  dell'art.  1,
          comma 1, lettera q-bis), del decreto  legislativo  7  marzo
          2005,  n.  82,   ovvero   con   altra   firma   elettronica
          qualificata, pena la nullita' degli stessi. Dall'attuazione
          della presente disposizione non  devono  derivare  nuovi  o
          maggiori  oneri  a  carico  del   bilancio   dello   Stato.
          All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle
          risorse umane, strumentali  e  finanziarie  previste  dalla
          legislazione vigente.».