Art. 53 
 
 
             Adempimenti al termine delle prove scritte 
 
  1. All'inizio di ogni prova scritta al candidato vengono consegnate
due buste per la custodia dell'elaborato e dei  dati  anagrafici.  La
procedura per la garanzia dell'anonimato e' dettagliata nel bando  di
concorso  e  nelle  «Disposizioni  per  lo  svolgimento  delle  prove
scritte». L'abbinamento tra il nome  del  candidato  ed  il  relativo
elaborato  viene  effettuato  a  conclusione  delle   operazioni   di
valutazione di tutti  gli  elaborati,  in  seduta  pubblica  ed  alla
presenza di testimoni. 
  2. Il candidato, ultimata la stesura dell'elaborato, senza  apporvi
a pena di nullita' sottoscrizione ne' altro  contrassegno,  mette  il
foglio od i fogli nella  busta  grande.  Scrive  il  proprio  nome  e
cognome, la data ed il luogo di nascita sul  cartoncino,  apponendovi
la propria firma in calce, e lo  chiude  nella  busta  piccola.  Pone
quindi anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al
presidente  della  commissione  esaminatrice  o   del   comitato   di
vigilanza, o a chi ne fa le veci. Questi appone trasversalmente sulle
buste, in modo che vi resti  compreso  il  lembo  di  chiusura  e  la
restante parte della busta stessa, la propria firma  e  l'indicazione
della data di consegna. 
  3. Al termine di ogni giorno  di  esame  e'  assegnato  alla  busta
contenente l'elaborato di ciascun concorrente  lo  stesso  numero  da
apporsi sulla linguetta, in modo  da  poter  riunire,  esclusivamente
attraverso  la  numerazione,  le  buste  appartenenti   allo   stesso
candidato. 
  4. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di  esame,  e
comunque non oltre le ventiquattro  ore,  si  procede  alla  riunione
delle buste aventi lo stesso numero  in  un'unica  busta,  dopo  aver
tolto  la  linguetta  numerata.  L'operazione  e'  effettuata   dalla
Commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l'intervento
di almeno due componenti della commissione  stessa,  nel  luogo,  nel
giorno e nell'ora di cui e' data  comunicazione  orale  ai  candidati
presenti in aula all'ultima prova di esame,  con  l'avvertimento  che
alcuni di essi, in numero non superiore alle  dieci  unita',  possono
assistere alle operazioni. 
  5. Tutte le buste vengono raccolte in plichi, che sono suggellati e
firmati dal presidente, da almeno  un  componente  della  commissione
esaminatrice o del comitato di vigilanza e dal segretario. 
  6.  I  plichi  sono  aperti   alla   presenza   della   commissione
esaminatrice quando deve procedere all'esame dei  lavori  relativi  a
ciascuna prova di esame. 
  7.  Il  riconoscimento  deve  essere  fatto  a  conclusione   della
valutazione di tutti gli elaborati dei concorrenti. 
  8. I plichi contenenti i lavori svolti  dai  candidati  nelle  sedi
diverse da  quelle  della  commissione  esaminatrice  ed  i  relativi
verbali, sono  custoditi  dal  presidente  del  singolo  comitato  di
vigilanza e da  questi  trasmessi  al  Presidente  della  commissione
esaminatrice, al termine delle prove scritte. 
  9. Le disposizioni del presente articolo si  applicano,  in  quanto
compatibili, anche ai concorsi per i quali e' prevista un'unica prova
scritta.