Art. 54 
             (Modalita' di trattamento e flussi di dati) 
 
   1. Nei casi in cui le autorita' di pubblica sicurezza o  le  forze
di polizia possono acquisire in conformita' alle vigenti disposizioni
di legge o di regolamento dati, informazioni,  atti  e  documenti  da
altri soggetti, l'acquisizione puo' essere effettuata anche  per  via
telematica. A tal  fine  gli  organi  o  uffici  interessati  possono
avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte
dei  medesimi  organi  o  uffici,  mediante  reti  di   comunicazione
elettronica, di pubblici registri,  elenchi,  schedari  e  banche  di
dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e  dei  principi  di
cui agli articoli 3 e  11.  Le  convenzioni-tipo  sono  adottate  dal
Ministero  dell'interno,  su   conforme   parere   del   Garante,   e
stabiliscono le modalita' dei collegamenti e degli accessi  anche  al
fine di assicurare l'accesso selettivo  ai  soli  dati  necessari  al
perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 53. 
   2. I dati trattati per le finalita' di cui al medesimo articolo 53
sono conservati separatamente  da  quelli  registrati  per  finalita'
amministrative che non richiedono il loro utilizzo. 
   3. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  11,  il  Centro
elaborazioni dati di cui  all'articolo  53  assicura  l'aggiornamento
periodico e la pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati
anche attraverso interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale
e del casellario dei carichi pendenti del Ministero  della  giustizia
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14  novembre  2002,
n. 313, o di altre banche di dati di forze di polizia, necessarie per
le finalita' di cui all'articolo 53. 
   4.  Gli  organi,  uffici   e   comandi   di   polizia   verificano
periodicamente i requisiti di cui all'articolo 11 in  riferimento  ai
dati trattati anche  senza  l'ausilio  di  strumenti  elettronici,  e
provvedono al loro aggiornamento anche  sulla  base  delle  procedure
adottate dal Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o, per  i
trattamenti effettuati  senza  l'ausilio  di  strumenti  elettronici,
mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li contengono. 
 
          Nota all'art. 54:
              - Il   decreto   del   Presidente  della  Repubblica  1
          4 novembre   2002,   n.   313   reca:  «Testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di
          casellario   giudiziale,   di   anagrafe   delle   sanzioni
          amministrative  dipendenti  da reato e dei relativi carichi
          pendenti.».