(Convenzione - art. 54)
                            Articolo 54. 
Estinzione di un trattato o ritiro da esso in base alle  disposizioni
          del trattato stesso o con il consenso delle parti 
 
  L'estinzione di un trattato o ii ritiro di una parte possono  avere
luogo: 
    a) in base alle disposizioni del trattato; o, 
    b) in ogni momento, con il consenso di  tutte  le  parti,  previa
consultazione degli altri Stati contraenti.