Art. 54.
                              Sanzioni
  1. Chi omette le  annotazioni,  prescritte  dall'articolo  47,  nel
registro  di  cui  agli  articoli  23 e 24 del decreto del Presidente
della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633  (a),  degli  acquisti
intracomunitari  di beni e delle prestazioni di servizi imponibili e'
punito con la pena pecuniaria  in  misura  da  due  a  quattro  volte
l'imposta  relativa  alle  operazioni  stesse  calcolata  secondo  le
disposizioni del presente decreto. Se le  annotazioni  sono  eseguite
con indicazioni inesatte, tali da importare una imposta inferiore, si
applica  la  stessa  sanzione, commisurata alla differenza. Le stesse
pene pecuniarie si applicano per le omissioni o inesatte  annotazioni
nel registro di cui all'articolo 47, comma 3.
  2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche se, in mancanza
della  comunicazione di cui all'articolo 50, comma 3, l'operazione e'
stata assoggettata ad imposta in altro Stato membro.
  3.  Per  l'omessa  presentazione   della   dichiarazione   di   cui
all'articolo  49,  comma  1,  o  per  la  presentazione  di  essa con
l'indicazione dell'ammontare delle operazioni dell'imposta in  misura
inferiore,  si  applica  la  pena  pecuniaria  da due a quattro volte
l'imposta o la maggiore imposta dovuta.
  4. Per l'omesso versamento,  in  tutto  o  in  parte,  dell'imposta
risultante  dalla  dichiarazione  di  cui  al  comma  3 si applica la
soprattassa pari alla meta' della somma  non  versata  o  versata  in
meno.
  5.   Per   l'omessa   presentazione   della  dichiarazione  di  cui
all'articolo 50, comma 4, si applica la pena pecuniaria da  lire  200
mila a lire 2 milioni.
  6.  In  caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo
53, comma 3, si applica la sanzione di  cui  all'articolo  47,  comma
primo,  n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 (a).
  7. Per l'omessa presentazione degli elenchi di cui all'articolo 50,
comma  6,  o  per  la presentazione con dati incompleti o inesatti si
applicano le sanzioni previste nell'articolo 6, comma 4, del decreto-
legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 24 marzo 1993, n. 75 (b).
  8.  Le  sanzioni  stabilite  nell'articolo 4, comma 1, del decreto-
legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge  7  agosto  1982, n. 516 (c), si applicano anche a chi emette o
utilizza fatture o documenti  equipollenti,  relativi  ad  operazioni
intracomunitarie  di  cui  al  presente  decreto, indicanti numeri di
identificazione diversi  da  quelli  veri  in  modo  che  ne  risulti
impedita l'individuazione dei soggetti cui si riferiscono.
  9.  Le  pene  pecuniarie  previste  all'articolo  6,  comma  4, del
decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 (b), non si applicano per gli errori
formali  commessi fino al 30 giugno 1993 e per gli adempimenti omessi
o  irregolarmente  eseguiti  entro  ((  la   stessa   data,   purche'
regolarizzati  entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. )) Non si  fa  luogo
alla restituzione di importi gia' pagati.
  9-bis.  ((  Il comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio
1993, n. 16, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  marzo
1993, n. 75 )) (b) , e' sostituito dal seguente:
  "  4.  Nei  casi  di  omessa  presentazione,  di incompletezza o di
inesattezza di dati di interesse fiscale degli elenchi  si  applicano
le  sanzioni,  le  riduzioni  e  le  esimenti  previste dall'articolo
45,terzo comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre   1972,   n.  633,  e  successive  modificazioni  (a)  ;  per
l'omissione o la inesattezza dei dati di cui agli articoli  21  e  23
del  regolamento  (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991
(d) , si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo  11
del  decreto  legislativo  6  settembre  1989,  n.  322 (e) . Ai fini
dell'accertamento  delle  suddette   violazioni   si   applicano   le
disposizioni  di  cui  agli  articoli  51 e 63 del citato decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  633   del   1972,   e   successive
modificazioni (a); si applicano altresi', anche agli uffici doganali,
le  disposizioni  di  cui  all'articolo  52  del medesimo decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  633   del   1972,   e   successive
modificazioni" (a).
_________________
   (a)  Per il testo degli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 633/1972 si
veda la nota (q) all'art. 36.  Si  riporta  il  testo  vigente  degli
articoli 45, 47, 51, 52 e 63 del medesimo decreto:
   "Art.  45  (Violazione degli obblighi relativi alla contabilita' e
alla compilazione degli elenchi). - Chi rifiuta di esibire o dichiara
di non possedere libri, registri, scritture e documenti che gli siano
richiesti ai fini delle ispezioni e verifiche previste nell'art.  52,
o comunque lo sottrae all'ispezione o alla verifica, e' punito con la
pena  pecuniaria da lire quattrocentomila a duemilioni, sempre che si
tratti di libri, registri, documenti e  scritture  la  cui  tenuta  e
conservazione  sono  obbligatorie  a  norma di legge o di cui risulta
l'esistenza.
   Chi non tiene o non conserva  i  registri  previsti  dal  presente
decreto   e'   punito,   anche   se  non  ne  sia  derivato  ostacolo
all'accertamento, con la pena pecuniaria di lire  quattrocentomila  a
diecimilioni:  la pena non puo' essere inferiore a due milioni per il
registro  di  cui  al quarto comma dell'art. 24. Alla stessa sanzione
sono soggetti coloro che non tengono i registri in  conformita'  alle
disposizioni  del primo e del secondo comma dell'art. 39 e coloro che
non conservano in tutto o in parte le fatture emesse e ricevute e  le
bollette  doganali, ma la pena pecuniaria puo' essere ridotta fino ad
un quinto del minimo se le irregolarita' dei registri o  i  documenti
mancanti sono di scarsa rilevanza.
   Per  la  mancata  o  incompleta  compilazione,  anche  su supporti
magnetici, di ciascuno degli elenchi di cui al primo e al terzo comma
dell'art. 29, si applica la pena  pecuniaria  da  lire  duemilioni  a
ventimilioni.  La stessa sanzione si applica per l'omessa allegazione
degli  elenchi  o  per  l'omessa  produzione  dei  supporti,  di  cui
all'ultimo  comma  dell'art.  29.  Le sanzioni possono essere ridotte
fino ad un quinto del minimo se i dati mancanti o  inesatti  sono  di
scarsa  rilevanza  e non si applicano se sono privi di rilevanza e in
ogni caso se il contribuente provvede ad  integrarli  o  rettificarli
entro il mese successivo a quello di compilazione".
   "Art.  47 (Altre violazioni). - Sono punite con la pena pecuniaria
da lire trecentomila a unmilioneduecentomila:
    1) la mancata restituzione  dei  questionari  di  cui  al  n.  3)
dell'art.  51 e la restituzione di essi con risposte incomplete o non
veritiere;
    2) la inottemperanza all'invito di comparizione di cui al  n.  2)
dell'art.  51  ed  a  qualsiasi  altra  richiesta  fatta dagli uffici
nell'esercizio dei poteri indicati nell'art. 51;
    3) ogni altra violazione degli obblighi  stabiliti  dal  presente
decreto non contemplata espressamente".
   "Art.  51  (Attribuzioni  e  poteri  degli uffici dell'imposta sul
valore aggiunto). -  Gli  uffici  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
controllano  le  dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai
contribuenti,  ne  rilevano  l'eventuale   omissione   e   provvedono
all'accertamento  e alla riscossione delle imposte o maggiori imposte
dovute;  vigilano  sull'osservanza  degli  obblighi   relativi   alla
fatturazione  e  registrazione  delle  operazioni e alla tenuta della
contabilita' e degli altri obblighi stabiliti dal  presente  decreto;
provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse
e  alla  presentazione  del rapporto all'autorita' giudiziaria per le
violazioni sanzionate penalmente. Il  controllo  delle  dichiarazioni
presentate  e  l'individuazione  dei  soggetti che ne hanno omesso la
presentazione sono effettuati sulla base di criteri selettivi fissati
annualmente dal Ministro delle finanze che tengano anche conto  della
capacita' operativa degli uffici stessi.
   Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:
    1)  procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche ai
sensi dell'art. 52;
    2)  invitare  i  soggetti  che   esercitano   imprese,   arti   o
professioni,  indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo
di rappresentanti per esibire documenti e  scritture,  ad  esclusione
dei  libri  e  dei registri in corso di scritturazione, o per fornire
dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti  nei
loro  confronti  anche  relativamente  alle  operazioni  annotate nei
conti, la cui copia sia stata acquisita a norma  del  numero  7)  del
presente comma, ovvero rilevate a norma dell'art. 52, ultimo comma, o
dell'art.  63, primo comma. I singoli dati ed elementi risultanti dai
conti sono  posti  a  base  delle  rettifiche  e  degli  accertamenti
previsti  dagli  articoli 54 e 55 se il contribuente non dimostra che
ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non  si  riferiscono  ad
operazioni  imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti
si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza  rispettivamente
applicata o che avrebbe dovuto essere applicata. Le richieste fatte e
le  risposte  ricevute  devono  essere verbalizzate a norma del sesto
comma dell'art. 52;
    3)  inviare  ai  soggetti  che   esercitano   imprese,   atti   e
professioni,   con   invito   a   restituirli  compilati  e  firmati,
questionari  relativi  a  dati  e  notizie  di  carattere   specifico
rilevanti  ai  fini  dell'accertamento,  anche  nei confronti di loro
clienti e fornitori;
    4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere, ance  in
copia   fotostatica,  documenti  e  fatture  relativi  a  determinate
cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute ed a fornire  ogni
informazione relativa alle operazioni stesse;
    5)  richiedere  agli  organi  e alle Amministrazioni dello Stato,
agli  enti  pubblici  non  economici,  alle  societa'  ed   enti   di
assicurazione    ed    alle   societa'   ed   enti   che   effettuano
istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi,  ovvero
attivita'  di  gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma
fiduciaria,  la  comunicazione,   anche   in   deroga   a   contrarie
disposizioni  legislative,  statutarie  o  regolamentari,  di  dati e
notizie relativi a soggetti indicati singolarmete  o  per  categorie.
Alle  societa'  ed  enti  di  assicurazione,  per  quanto  riguarda i
rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono  essere  richiesti
dati  e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di
assicurazione, all'ammontare  del  premio  e  all'individuazione  del
soggetto  tenuta  a  corrisponderlo.  Le informazioni sulla categoria
devono essere fornite, a seconda della richiesta,  cumulativamente  o
specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione
non si applica all'Istituto centrale di statistica e agli ispettorati
del  lavoro  per  quanto riguarda le rilevazioni loro commmesse dalla
legge, e, salvo il disposto del n. 7),  all'Amministrazione  postale,
alle  aziende  e  istituti di credito, per quanto riguarda i rapporti
con i clienti inerenti  o  connessi  all'attivita'  di  raccolta  del
risparmio e all'esercizio del credito effettuati ai sensi della legge
7 marzo 1968, n. 141;
    6)  richiedere  copie  o  estratti  degli  atti  e  dei documenti
depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori
dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali;
    7)    richiedere,    previa     autorizzazione     dell'ispettore
compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari ovvero,
per  la  Guardia  di  finanza, del comandante di zona, alle aziende e
istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con  i  clienti  e
all'Amministrazione  postale  per  quanto attiene ai dati relativi ai
servizi dei conti correnti postali, ai  libretti  di  deposito  e  ai
buoni  postali  fruttiferi,  copia  dei  conti  intrattenuti  con  il
contribuente con la specificazione di tutti  i  rapporti  inerenti  o
connessi  a  tali  conti  comprese  le  garanzie  prestate  da terzi;
ulteriori dati e notizie di carattere specifico relativi agli  stessi
conti  possono essere richiesti - negli stessi casi e con le medesime
modalita'  -  con  l'invio  alle  aziende  e  istituti  di  credito e
all'Amministrazione  postale  di  questionari  redatti   su   modello
conforme  a  quello approvato con decreto del Ministro delle finanze,
di concerto con il Ministro del  tesoro.  La  richiesta  deve  essere
indirizzata  al  responsabile  della sede o dell'ufficio destinatario
che ne da' notizia immediata al  soggetto  interessato;  la  relativa
risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente.
   Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma devono essere
fatti  a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento fissando per
l'adempimento un termine non inferiore a quindici giorni ovvero,  per
il  caso  di cui al n.7), non inferiore a sessanta giorni. Il termine
puo' essere prorogato per un periodo  di  trenta  giorni  su  istanza
dell'azienda  o  istituto  di  credito,  per  giustificati motivi dal
competente ispettore compartimentale. Si  applicano  le  disposizioni
dell'art.  52  del  D.P.R.  29  settembre  1973, n. 600, e successive
modificazioni".
   "Art.  52  (Accessi,  ispezioni  e  verifiche).   -   Gli   uffici
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  possono  disporre  l'accesso  di
impiegati  dell'Amministrazione  finanziaria  nei  locali   destinati
all'esercizio   di  attivita'  commerciali,  agricole,  artistiche  o
professionali per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e
ricerche  e  ad   ogni   altra   rilevazione   ritenuta   utile   per
l'accertamento  dell'imposta  e  per  la  repressione dell'evasione e
delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono  l'accesso  devono
essere  muniti  di  apposita  autorizzazione  che ne indica lo scopo,
rilasciata dal capo  dell'ufficio  da  cui  dipendono.  Tuttavia  per
accedere   in  locali  che  siano  adibiti  anche  ad  abitazione  e'
necessaria anche l'autorizzazione del procuratore  della  Repubblica.
In  ogni caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti o
professioni dovra' essere eseguito in  presenza  del  titolare  dello
studio o di un suo delegato.
   L'accesso  in  locali  diversi  da  quelli indicati nel precedente
comma puo' essere eseguito,  previa  autorizzazione  del  procuratore
della  Repubblica,  soltanto  in  caso  di gravi indizi di violazioni
delle norme del presente  decreto,  allo  scopo  di  reperire  libri,
registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.
   E'  in ogni caso necessaria l'autorizzazione del procuratore della
Repubblica o dell'autorita' giudiziaria  piu'  vicina  per  procedere
durante  l'accesso  a perquisizioni personali e all'apertura coattiva
di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e
per l'esame di documenti e la richiesta di notizie  relativamente  ai
quali e' eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di
cui all'art. 103 del codice di procedura penale.
   L'ispezione  documentale  si  estende  a  tutti i libri, registri,
documenti e scritture che si trovano nei locali, compresi  quelli  la
cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie.
   I  libri,  registri,  scritture  e  documenti  di cui e' rifiutata
l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore  del
contribuente  ai  fini  dell'accertamento  in  sede  amministrativa o
contenziosa.  Per  rifiuto  di  esibizione  si  intendono  anche   la
dichiarazione  di  non  possedere  i  libri,  registri,  documenti  e
scritture e la sottrazione di essi alla ispezione.
   Di  ogni  accesso  deve  essere  redatto  processo  verbale da cui
risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste  fatte
al  contribuente  o  a  chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il
verbale deve  essere  sottoscritto  dal  contribuente  o  da  chi  lo
rappresenta  ovvero  indicare il motivo della mancata sottoscrizione.
Il contribuente ha diritto di averne copia.
   I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto  se
non  e'  possibile  riprodurne  o  farne  constare  il  contenuto nel
verbale, nonche' in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione
del contenuto del verbale. I libri e i registri  non  possono  essere
sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire
copie  o  estratti,  possono  apporre  nelle parti che interessano la
propria firma o sigla insieme con la data  e  il  bollo  d'ufficio  e
possono  adottare  le  cautele  atte  ad  impedire l'alterazione o la
sottrazione dei libri e dei registri.
   Le disposizioni  dei  commi  precedenti  si  applicano  anche  per
l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni
viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di
terzi.
   In  deroga  alle  disposizioni del settimo comma gli impiegati che
procedono all'accesso nei locali di  soggetti  che  si  avvalgono  di
sistemi  meccanografici,  elettronici  e  simili,  hanno  facolta' di
provvedere con mezzi propri all'elaborazione dei supporti  fuori  dei
locali  stessi  qualora  il contribuente non consenta l'utilizzazione
dei propri impianti e del proprio personale.
   Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di
esse si trovano presso altri soggetti deve esibire  una  attestazione
dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro
possesso.  Se l'attestazione non e' esibita e se il soggetto che l'ha
rilasciata si oppone all'accesso e non esibisce in tutto o  in  parte
le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma.
   Gli  uffici  dell'imposta  sul  valore  aggiunto hanno facolta' di
disporre  l'accesso  di   propri   impiegati   muniti   di   apposita
autorizzazione   presso  le  pubbliche  amministrazioni  e  gli  enti
indicati al n. 5) dell'art. 51 allo scopo di rilevare direttamente  i
dati  e  le  notizie  ivi previste e, presso le aziende e istituti di
credito  e  l'Amministrazione  postale   allo   scopo   di   rilevare
direttamente  i  dati e le notizie relativi ai conti la cui copia sia
stata richiesta a norma del numero 7) dello  stesso  art.  51  e  non
trsmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo
o  allo  scopo  di rilevare direttamente la completezza o l'esattezza
dei dati e notizie, allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che le
pongano  in  dubbio,  contenuti  nella  copia  dei  conti  trasmessa,
rispetto  a  tutti  i  rapporti  intrattenuti dal contribuente con le
aziende  e  istituti  di  credito  e  l'Amministrazione  postale.  Si
applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 33 del DP.R. 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni".
   "Art.  63  (Collaborazione della guardia di finanza). - La guardia
di finanza coopera con gli uffici dell'imposta  sul  valore  aggiunto
per  l'acquisizione  e  il  reperimento  degli elementi utili ai fini
dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle  violazioni
del presente decreto, procedendo di propria iniziativa o su richiesta
degli uffici, secondo le norme e con le facolta' di cui agli artt. 51
e  52, alle operazioni ivi indicate e trasmettendo agli uffici stessi
relativi verbali e  rapporti.  Essa  inoltre,  previa  autorizzazione
dell'autorita'  giudiziaria  in relazione alle norme che disciplinano
il segreto, utilizza  e  trasmette  agli  uffici  documenti,  dati  e
notizie  acquisiti,  direttamente  o riferiti ed ottenuti dalle altre
Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.
   Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della guardia  di
finanza  con  quella  degli  uffici finanziari saranno presi accordi,
periodicamente e nei casi in  cui  si  debba  procedere  ad  indagini
sistematiche,  tra  la Direzione generale delle tasse e delle imposte
indirette sugli affari e il Comando generale della guardia di finanza
e,  nell'ambito  delle  singole  circoscrizioni,  fra  i  capi  degli
ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali.
   Gli  uffici  finanziari  e i comandi della guardia di finanza, per
evitare la reiterazione di accessi presso  gli  stessi  contribuenti,
devono  darsi reciprocamente tempestiva comunicazione delle ispezioni
e  verifiche  intraprese.  L'ufficio  o  il  comando  che  riceve  la
comunicazione   puo'   richiedere   all'organo   che   sta  eseguendo
l'ispezione o la verifica l'esecuzione  di  determinati  controlli  e
l'acquisizione    di    determinati    elementi    utili    ai   fini
dell'accertamento".
   (b) Per il testo dell'art. 6 del D.L. n. 16/1993, come  modificato
dal presente articolo, si veda la nota (b) all'art. 50.
   (c)  Il  testo  dell'art.  4, comma 1, del D.L. 10 luglio 1982, n.
429,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  182,
recante:  "Norme  per  la  repressione  della  evasione in materia di
imposte sui  redditi  e  sul  valore  aggiunto  e  per  agevolare  la
definizione delle pendenze in materia tributaria", e' il seguente;
   "Art.  4.  -  1.  E' punito con la reclusione da sei mesi a cinque
anni e con la multa da cinque a dieci milioni di  lire  chiunque,  al
fine  di  evadere  le  imposte  sui  redditi  o  l'imposta sul valore
aggiunto o di conseguire un indebito rimborso  ovvero  di  consentire
l'evasione o indebito rimborso a terzi:
     a)  allega  alla dichiarazione annuale dei redditi, dell'imposta
sul valore aggiunto o di sostituto di imposta o esibisce agli  uffici
finanziari  o  agli  ufficiali  ed agenti della polizia tributaria o,
comunque, rilascia o utilizza documenti contraffatti o alterati;
     b) distrugge od  occulta  in  tutto  o  in  parte  le  scritture
contabili  o  i  documenti di cui e' obbligatoria la conservazione in
modo da non consentire la ricostruzione del volume di  affari  o  dei
redditi;
     c)  negli elenchi nominativi allegati alla dichiarazione annuale
o nella dichiarazione annuale presentata in qualita' di sostituto  di
imposta  indica  nomi immaginari o comunque diversi da quelli veri in
modo che ne risulti impedita l'identificazione dei  soggetti  cui  si
riferiscono;
     d) emette o utilizza fatture o altri documenti per operazioni in
tutto   o   in   parte   inesistenti   o  recanti  l'indicazione  dei
corrispettivi o dell'imposta sul valore aggiunto in misura  superiore
a  quella  reale;  ovvero emette o utilizza fatture o altri documenti
recanti l'indicazione di nomi diversi da quelli veri in modo  che  ne
risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui si riferiscono;
     e)   nei   certificati   rilasciati  ai  soggetti  ai  quali  ha
corrisposto compensi o altre somme soggetti a ritenute alla  fonte  a
titolo  di  acconto indica somme, al lordo delle ritenute, diverse da
quelle effettivamente corrisposte e chi fa uso di essi;
     f)  indica nella dichiarazione dei redditi ovvero nel bilancio o
rendiconto  ad  essa  allegato,  al  di  fuori  dei   casi   previsti
dall'articolo  1,  ricavi,  proventi  od altri componenti positivi di
reddito, ovvero, spese od altri componenti  negativi  di  reddito  in
misura  diversa  da quella effettiva utilizzando documenti attestanti
fatti materiali non corrispondenti al vero ovvero ponendo  in  essere
altri  comportamenti  fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento
di fatti metariali".
   (d) Il testo degli articoli 21  e  23  del  regolamento  (CEE)  n.
3330/91  del Consiglio del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche
sugli scambi di beni tra Stati,  membri,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 2a serie speciale - n. 4 del 16
gennaio 1992, e' il seguente:
   "Art.   21.   -   Nel  supporto  dell'informazione  statistica  da
trasmettere ai servizi competenti:
    - fatto salvo l'articolo 34, le merci sono designate in modo tale
da potere essere  classificate  facilmente  e  con  precisione  nella
suddivisione  piu'  dettagliata alla quale appartengono nella vigente
versione della nomenclatura combinata;
    - deve anche essere menzionato per ogni tipo di merce  il  numero
di  codice  ad  otto  cifre  corrispondente a tale suddivisione della
nomenclatura combinata".
   "Art.  23.  -  1.  Per  ogni   tipo   di   merce,   nel   supporto
dell'informazione  statistica  da  trasmettere ai servizi compententi
devono essere menzionati i dati seguenti:
     a) nello Stato membro d'arrivo, lo Stato membro  di  provenienza
delle merci, ai sensi dell'art. 24, paragrafo 1;
     b)  nello  Stato  membro  di  spedizione,  lo  Stato  membro  di
destinazione delle merci, ai sensi dell'art. 24, paragrafo 2;
     c) la  quantita'  delle  merci,  in  massa  netta  e  in  unita'
supplementari;
     d) il valore delle merci;
     e) la natura della transazione;
     f) le condizioni di consegna;
     g) la presunta forma di trasporto.
   2.  Gli  Stati  membri  non  possono  richiedere che, nel supporto
dell'informazione statistica, siano indicati dati diversi  da  quelli
di cui al paragrafo 1, fatta eccezione per i dati seguenti:
     a)  nello  Stato  membro d'arrivo, il paese d'origine; tuttavia,
questo dato  puo'  essere  richiesto  solo  nei  limiti  del  diritto
comunitario;
     b) nello Stato membro di spedizione, la regione d'origine; nello
Stato membro d'arrivo, la regione di destinazione;
     c)  nello  Stato membro di spedizione, il porto e l'aeroporto di
carico; nello Stato  membro  d'arrivo,  il  porto  o  l'aeroporto  di
scarico;
     d)  nello  Stato  membro  di  spedizione e nello Stato membro di
arrivo il porto o l'aeroporto presunto di trasbordo  situtato  in  un
altro  Stato  membro  sempreche'  in  qust'ultimo  sia  elaborata una
statistica del transito;
     e) se del caso, il regime statistico.
   3.  Qualora  non  vi  provveda  gia'  il  presente regolamento, la
definizione dei dati di cui ai paragrafi 1 e 2 e le modalita' in base
alle quali  essi  vengono  indicati  nel  supporto  dell'informazione
statistica sono stabilite dalla Commissione, ai sensi dell'art. 30".
   (e)  Il  testo  dell'art.  11 del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322,
recante:  "Norme   sul   Sistema   statistico   nazionale   e   sulla
riorganizzazione  dell'Istituto  nazionale  di  statistica,  ai sensi
dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400", e' il seguente:
   "Art.   11   (Sanzioni   amministrative).   -   1.   Le   sanzioni
amministrative pecuniarie, di cui all'art. 7, sono stabilite:
     a)  nella  misura  minima  di lire quattrocentomila e massima di
lire quattromilioni per le violazioni da parte di persone fisiche;
     b) nella misura minima di lire un  milione  e  massima  di  lire
diecimilioni per le violazioni da parte di enti e societa'.
   2.  L'accertamento  delle  violazioni,  ai  fini dell'applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie, e' effettuato dagli  uffici
di  statistica, facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui
all'art. 2, che siano venuti a conoscenza della violazione.
   3. Il competente ufficio di statistica redige motivato rapporto in
ordine alla violazione e, previa contestazione  degli  addebiti  agli
interessati  secondo  il  procedimento  di  cui  agli  articoli  13 e
seguenti della legge 24  novembre  1981,  n.  689,  lo  trasmette  al
prefetto  della  provincia,  il quale procede ai sensi dell'art. 18 e
seguenti della medesima legge. Dell'apertura del procedimento e' data
comunicazione all'ISTAT".