Art. 54 
         Sorveglianza locale della radioattivita' ambientale 
  1. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta  e  l'esercente
sono tenuti  a  provvedere  alle  attrezzature  per  la  sorveglianza
permanente del grado di radioattivita' dell'atmosfera,  delle  acque,
del suolo e degli  alimenti  nelle  zone  sorvegliate  e  nelle  zone
limitrofe ed alle relative determinazioni.