Art. 54
                           (Vie di uscita)
1.  Il primo comma dell'articolo 141 del decreto del Presidente della
   Repubblica n. 128 del 1959 e' sostituito dal seguente:
      "Ogni miniera o  cava  sotterranea  deve  essere  progettata  e
      realizzata  in maniera tale che, in caso di inagibilita' di una
      via  di  comunicazione  con  l'esterno,  i  lavoratori  possano
      abbandonare  il  luogo  di  lavoro  da  altra via collegante il
      sotterraneo con l'esterno; tale disposizione non si applica  ai
      lavori di tracciamento, preparazione e ricerca."