Art. 54 
 
Emissione di  obbligazioni  di  scopo  da  parte  degli  enti  locali
  garantite da beni immobili patrimoniali ai fini della realizzazione
  di opere pubbliche 
 
  1. All'articolo 35, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,  dopo  il
comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. I comuni, le province, le citta'  metropolitane  e,  previa
autorizzazione di ciascun  partecipante,  le  unioni  di  comuni,  le
comunita' montane e i consorzi tra enti locali, per il  finanziamento
di singole opere pubbliche, possono attivare prestiti  obbligazionari
di scopo legati alla realizzazione delle opere stesse e garantiti  da
un apposito patrimonio destinato. Tale patrimonio e' formato da  beni
immobili disponibili di proprieta' degli enti locali di cui al  primo
periodo, per un valore almeno pari all'emissione obbligazionaria,  ed
e' destinato esclusivamente alla soddisfazione degli obbligazionisti.
Su tale patrimonio non sono ammesse  azioni  da  parte  di  qualsiasi
creditore diverso dai portatori dei titoli emessi  dall'ente  locale.
Con apposito regolamento, da  emanare,  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore ((della  presente  disposizione)),  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di   concerto   con   i   Ministri
dell'interno e delle infrastrutture e  dei  trasporti,  determina  le
modalita' di costituzione  e  di  gestione  del  predetto  patrimonio
destinato a garantire le  obbligazioni  per  il  finanziamento  delle
opere pubbliche.».