(Allegato-art. 54)
                              Art. 54. 
 
                       Collegio di disciplina 
 
    1. Il Collegio di  disciplina  svolge  la  fase  istruttoria  dei
procedimenti  disciplinari  relativi  ai  professori  e   ricercatori
dell'Ateneo ed esprime in merito  parere  conclusivo  vincolante.  Il
Collegio opera secondo  il  principio  del  giudizio  fra  pari,  nel
rispetto del contraddittorio. 
    2. Il Collegio e' articolato in tre sezioni, ciascuna composta da
professori e ricercatori a tempo indeterminato  tutti  in  regime  di
tempo pieno, di cui tre membri effettivi e due  supplenti.  La  prima
sezione e' composta da professori ordinari e opera nei confronti  dei
professori di pari fascia;  la  seconda  e'  composta  da  professori
associati e opera nei confronti dei professori  di  pari  fascia;  la
terza e' composta da ricercatori e  opera  nei  confronti  di  questi
ultimi. 
    3. I membri del Collegio sono nominati dal Senato  Accademico  su
proposta del Rettore; durano in carica tre anni e sono immediatamente
rinnovabili una sola volta. 
    4. Ferma la competenza esclusiva del  Rettore  ad  infliggere  la
sanzione della censura,  per  ogni  fatto  che  possa  dare  luogo  a
sanzioni piu' gravi della censura, l'iniziativa del  procedimento  e'
esercitata dal Rettore che, entro trenta  giorni  dal  momento  della
conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al  Collegio  di  disciplina
formulando motivata proposta. 
    5. Il Collegio, uditi il Rettore o un suo  delegato,  nonche'  il
professore  o  ricercatore   sottoposto   ad   azione   disciplinare,
eventualmente assistito da un  difensore  di  fiducia,  entro  trenta
giorni dall'avvio del  procedimento  esprime  parere  sulla  proposta
avanzata dal Rettore sia in relazione alla rilevanza  dei  fatti  sul
piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e
trasmette gli atti al Consiglio di Amministrazione  per  l'assunzione
delle conseguenti deliberazioni. 
    6. Il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli
studenti, entro trenta giorni dalla ricezione del  parere  vincolante
del Collegio di disciplina, e  conformemente  ad  esso,  infligge  la
sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento. 
    7. Il procedimento disciplinare e' regolato dalle norme  vigenti,
ivi  compresi  i  rapporti  tra  il  procedimento  disciplinare  e  i
procedimenti giudiziari.