Art. 54 Appello 1. Al codice di procedura civile, libro secondo, sono apportate le seguenti modificazioni: (( 0a) all'articolo 342, il primo comma e' sostituito dal seguente: «L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilita': 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata»; 0b) all'articolo 345, terzo comma, le parole: «che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero» sono soppresse; )) a) dopo l'articolo 348 sono inseriti i seguenti: «Art. 348-bis (( (Inammissibilita' dell'appello) )). - Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilita' o l'improcedibilita' dell'appello, l'impugnazione e' dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilita' di essere accolta. Il primo comma non si applica quando: a) l'appello e' proposto relativamente a una delle cause di cui all'articolo 70, primo comma; b) l'appello e' proposto a norma dell'articolo 702-quater. Art. 348-ter (Pronuncia sull'inammissibilita' dell'appello). - All'udienza di cui all'articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione ((, sentite le parti )), dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'articolo 348-bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o piu' atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. Il giudice provvede sulle spese a norma dell'articolo 91. L'ordinanza di inammissibilita' e' pronunciata solo quando sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale di cui all'articolo 333 ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 348-bis. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza. Quando e' pronunciata l'inammissibilita', contro il provvedimento di primo grado puo' essere proposto, a norma dell'articolo 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilita'. Si applica l'articolo 327, in quanto compatibile. Quando l'inammissibilita' e' fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente puo' essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) (( del primo comma )) dell'articolo 360. La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui all'articolo 348-bis, secondo comma, lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado.»; b) all'articolo 360, primo comma, e' apportata la seguente modificazione: il numero 5) e' sostituito dal seguente: «5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti.»; c) all'articolo 383 e' aggiunto il seguente comma: «Nelle ipotesi di cui all'articolo 348-ter, commi terzo e quarto, la Corte, se accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli indicati dall'articolo 382, rinvia la causa al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello e si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo terzo, capo terzo, sezione terza.»; (( c-bis) all'articolo 434, il primo comma e' sostituito dal seguente: «Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilita': 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata»; )) d) dopo l'articolo 436 e' inserito il seguente: «Art. 436-bis (Inammissibilita' dell'appello e pronuncia). - All'udienza di discussione si applicano gli articoli 348-bis e 348-ter»; e) all'articolo 447-bis, primo comma, e' apportata la seguente modificazione: le parole «e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441,» sono sostituite dalle seguenti «e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 436-bis, 437, 438, 439, 440, 441,». (( 1-bis. All'articolo 702-quater, primo comma, del codice di procedura civile, la parola: «rilevanti» e' sostituita dalla seguente: «indispensabili». )) 2. Le disposizioni di cui al comma 1, (( lettere 0a), a), c), c-bis), d) ed e), )) si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (( 3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. ))
Riferimenti normativi Si riportano il testo degli articoli 342, 345, 348, 70, comma 1, 702-quater, 350, 91, 333, 360, 327, 383, 382, 434, 414, 436, 447-bis, 430, 433, 434, 435, 436, 437 438, 439, 440, 441, del Codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge: "Art. 342. Forma dell'appello. L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilita': 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'art. 163-bis." "Art. 345. Difetto di una condizione di procedibilita'. Riproponibilita' dell'azione penale. 1. Il provvedimento di archiviazione e la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, anche se non piu' soggetta a impugnazione, con i quali e' stata dichiarata la mancanza della querela, della istanza, della richiesta o dell'autorizzazione a procedere, non impediscono l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona se e' in seguito proposta la querela, l'istanza, la richiesta o e' concessa l'autorizzazione ovvero se e' venuta meno la condizione personale che rendeva necessaria l'autorizzazione. 2. La stessa disposizione si applica quando il giudice accerta la mancanza di una condizione di procedibilita' diversa da quelle indicate nel comma 1." "Art. 348. Improcedibilita' dell'appello. L'appello e' dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini. Se l'appellante non compare alla prima udienza, benche' si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile , rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere da' comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello e' dichiarato improcedibile anche d'ufficio." "Art. 70. Intervento in causa del pubblico ministero. Il pubblico ministero deve intervenire a pena di nullita' rilevabile d'ufficio : 1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre; 2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi; 3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacita' delle persone ; 4).; 5) negli altri casi previsti dalla legge." "Art. 702-quater. Appello. L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'art. 702-ter produce gli effetti di cui all'art. 2909 del codice civile se non e' appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio puo' delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio." "Art. 350. Trattazione. Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello e' collegiale; ma il presidente del collegio puo' delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti; davanti al tribunale l'appello e' trattato e deciso dal giudice monocratico. Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'art. 332, oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello. Nella stessa udienza il giudice dichiara la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti." "Art. 91. Condanna alle spese. Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 92. Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza, del titolo esecutivo e del precetto sono liquidate dall'ufficiale giudiziario con nota in margine all'originale e alla copia notificata . I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario." "Art. 333. Impugnazioni incidentali. Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti, debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo." "Art. 360. Sentenze impugnabili e motivi di ricorso. Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado, possono essere impugnate con ricorso per cassazione: 1) per motivi attinenti alla giurisdizione; 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non e' prescritto il regolamento di competenza; 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro; 4) per nullita' della sentenza o del procedimento; 5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti. Puo' inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tale caso l'impugnazione puo' proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3. Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze puo' essere proposto, senza necessita' di riserva, allorche' sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio. Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali e' ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge." "Art. 327. Decadenza dall'impugnazione. Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullita' della citazione o della notificazione di essa, e per nullita' della notificazione degli atti di cui all'art. 292." "Art. 383. Cassazione con rinvio. La corte, quando accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli richiamati nell'art. precedente, rinvia la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata. Nel caso previsto nell'art. 360 secondo comma, la causa puo' essere rinviata al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello al quale le parti hanno rinunciato. La Corte, se riscontra una nullita' del giudizio di primo grado per la quale il giudice d'appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa a quest'ultimo. Nelle ipotesi di cui all'art. 348-ter, commi terzo e quarto, la Corte, se accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli indicati dall'art. 382, rinvia la causa al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello e si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo terzo, capo terzo, sezione terza." "Art. 382. Decisione delle questioni di giurisdizione e di competenza. La corte, quando decide una questione di giurisdizione, statuisce su questa, determinando, quando occorre, il giudice competente. Quando cassa per violazione delle norme sulla competenza, statuisce su questa. Se riconosce che il giudice del quale si impugna il provvedimento e ogni altro giudice difettano di giurisdizione, cassa senza rinvio. Egualmente provvede in ogni altro caso in cui ritiene che la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito. "Art. 434. Deposito del ricorso in appello. Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'art. 414. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilita': 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all'estero." "Art. 414. Forma della domanda. La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere: 1. l'indicazione del giudice; 2. il nome, il cognome, nonche' la residenza o il domicilio eletto dal ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il nome, il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se ricorrente o convenuto e' una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonche' la sede del ricorrente o del convenuto; 3. la determinazione dell'oggetto della domanda; 4. l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni; 5. l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione." "Art. 436. Costituzione dell'appellato e appello incidentale. L'appellato deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza. La costituzione dell'appellato si effettua mediante deposito in cancelleria del fascicolo e di una memoria difensiva, nella quale deve essere contenuta dettagliata esposizione di tutte le sue difese. Se propone appello incidentale, l'appellato deve esporre nella stessa memoria i motivi specifici su cui fonda l'impugnazione. L'appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza nella memoria di costituzione, da notificarsi, a cura dell'appellato, alla controparte almeno dieci giorni prima della udienza fissata a norma dell'art. precedente. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 416." "Art. 447-bis. Norme applicabili alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto. Le controversie in materia di locazione e di comodato di immobili urbani e quelle di affitto di aziende sono disciplinate dagli articoli 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, primo comma, 422, 423, primo e terzo comma, 424, 425, 426, 427, 428, 429, primo e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 436-bis, 437, 438, 439, 440, 441, in quanto applicabili. Sono nulle le clausole di deroga alla competenza. Il giudice puo' disporre d'ufficio, in qualsiasi momento, l'ispezione della cosa e l'ammissione di ogni mezzo di prova, ad eccezione del giuramento decisorio, nonche' la richiesta di informazioni, sia scritte che orali, alle associazioni di categoria indicate dalle parti. Le sentenze di condanna di primo grado sono provvisoriamente esecutive. All'esecuzione si puo' procedere con la sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il deposito della sentenza. Il giudice d'appello puo' disporre con ordinanza non impugnabile che l'efficacia esecutiva o l'esecuzione siano sospese quando dalle stesse possa derivare all'altra parte gravissimo danno. "Art. 430. Deposito della sentenza. La sentenza deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne da' immediata comunicazione alle parti." "Art. 433. Giudice d'appello. L'appello contro le sentenze pronunciate nei processi relativi alle controversie previste nell'art. 409 deve essere proposto con ricorso davanti alla corte di appello territorialmente competente in funzione di giudice del lavoro. Ove l'esecuzione sia iniziata, prima della notificazione della sentenza, l'appello puo' essere proposto con riserva dei motivi che dovranno essere presentati nel termine di cui all'art. 434." "Art. 434. Deposito del ricorso in appello. Il ricorso deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell'impugnazione, nonche' le indicazioni prescritte dall'art. 414. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all'estero." "Art. 435. Decreto del presidente. Il presidente della corte di appello entro cinque giorni dalla data di deposito del ricorso nomina il giudice relatore e fissa, non oltre sessanta giorni dalla data medesima, l'udienza di discussione dinanzi al collegio. L'appellante, nei dieci giorni successivi al deposito del decreto, provvede alla notifica del ricorso e del decreto all'appellato. Tra la data di notificazione all'appellato e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni. Nel caso in cui la notificazione prevista dal secondo comma deve effettuarsi all'estero, i termini di cui al primo e al terzo comma sono elevati, rispettivamente a ottanta e sessanta giorni." "Art. 436. Costituzione dell'appellato e appello incidentale. L'appellato deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza. La costituzione dell'appellato si effettua mediante deposito in cancelleria del fascicolo e di una memoria difensiva, nella quale deve essere contenuta dettagliata esposizione di tutte le sue difese. Se propone appello incidentale, l'appellato deve esporre nella stessa memoria i motivi specifici su cui fonda l'impugnazione. L'appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza nella memoria di costituzione, da notificarsi, a cura dell'appellato, alla controparte almeno dieci giorni prima della udienza fissata a norma dell'articolo precedente. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 416." "Art. 437. Udienza di discussione. Nell'udienza il giudice incaricato fa la relazione orale della causa. Il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo nella stessa udienza. Non sono ammesse nuove domande ed eccezioni. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio, salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa. E' salva la facolta' delle parti di deferire il giuramento decisorio in qualsiasi momento della causa. Qualora ammetta le nuove prove, il collegio fissa entro venti giorni, l'udienza nella quale esse debbono essere assunte e deve essere pronunciata la sentenza. In tal caso il collegio con la stessa ordinanza puo' adottare i provvedimenti di cui all'art. 423. Sono applicabili le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo, dell'art. 429." "Art. 438. Deposito della sentenza di appello. Il deposito della sentenza di appello e' effettuato con l'osservanza delle norme di cui all'art. 430. Si applica il disposto del secondo comma dell'art. 431." "Art. 439. Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari. Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, e' punito con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l'ergastolo; e, nel caso di morte di piu' persone, si applica la pena di morte.". "Art. 440. Appellabilita' delle sentenze. Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a euro 25,82.". "Art. 441. Consulente tecnico in appello. Il collegio, nell'udienza di cui al primo comma dell'art. 437, puo' nominare un consulente tecnico rinviando ad altra udienza da fissarsi non oltre trenta giorni. In tal caso con la stessa ordinanza puo' adottare i provvedimenti di cui all'art. 423. Il consulente deve depositare il proprio parere almeno dieci giorni prima della nuova udienza.". Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O.