Art. 54 
 
 
                    Richiesta di marca temporale 
 
  1.  Il  certificatore   stabilisce,   pubblicandole   nel   manuale
operativo,  le  procedure  per  l'invio  della  richiesta  di   marca
temporale. 
  2.  La  richiesta  contiene  l'evidenza  informatica   alla   quale
applicare la marca temporale. 
  3. L'evidenza informatica puo' essere  sostituita  da  una  o  piu'
impronte, calcolate con funzioni di hash scelte dal certificatore tra
quelle stabilite ai sensi dell'art. 4, comma 2. 
  4. La generazione delle marche temporali  garantisce  un  tempo  di
risposta, misurato come differenza tra  il  momento  della  ricezione
della  richiesta  e  l'ora  riportata  nella  marca  temporale,   non
superiore al minuto primo.