Art. 54 
 
 
                   Rapporto con il processo penale 
 
  1. Il procedimento  disciplinare  si  svolge  ed  e'  definito  con
procedura e con valutazioni  autonome  rispetto  al  processo  penale
avente per oggetto i medesimi fatti. 
  2. Se, agli effetti della decisione,  e'  indispensabile  acquisire
atti e notizie  appartenenti  al  processo  penale,  il  procedimento
disciplinare puo' essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La
durata della sospensione non puo'  superare  complessivamente  i  due
anni; durante il suo decorso e' sospeso il termine di prescrizione. 
  3. Se dai fatti  oggetto  del  procedimento  disciplinare  emergono
estremi di un reato procedibile  d'ufficio,  l'organo  procedente  ne
informa l'autorita' giudiziaria. 
  4. La durata della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio
della professione inflitta dall'autorita' giudiziaria all'avvocato e'
computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare  della
sospensione dall'esercizio della professione.