Art. 54 
 
Modifiche alla normativa in materia edilizia e di silenzio assenso, a
              fini di tutela dell'assetto idrogeologico 
 
  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 1, comma 2,  dopo  le  parole:  «Restano  ferme  le
disposizioni in materia di tutela dei  beni  culturali  e  ambientali
contenute nel decreto legislativo 29  ottobre  1999,  n.  490,»  sono
inserite  le  seguenti:  «la   normativa   di   tutela   dell'assetto
idrogeologico»; 
  b) all'articolo 5: 
      1) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
  «1-bis. (L) Lo sportello unico per l'edilizia  costituisce  l'unico
punto di accesso per il privato interessato in relazione a  tutte  le
vicende  amministrative   riguardanti   il   titolo   abilitativo   e
l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta
tempestiva in luogo di tutte le pubbliche  amministrazioni,  comunque
coinvolte. Acquisisce altresi' presso le amministrazioni  competenti,
anche mediante conferenza di servizi  ai  sensi  degli  articoli  14,
14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7  agosto  1990,
n. 241, e successive modificazioni, gli  atti  di  assenso,  comunque
denominati, delle amministrazioni preposte  alla  tutela  ambientale,
paesaggistico-territoriale,   del    patrimonio    storico-artistico,
dell'assetto  idrogeologico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
pubblica  incolumita'.  Resta  comunque  ferma  la  competenza  dello
sportello unico per le attivita' produttive definita dal  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7  settembre  2010,
n. 160»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. (L) Tale ufficio provvede in particolare: 
  a) alla ricezione delle denunce di inizio attivita' e delle domande
per il rilascio di permessi di costruire e  di  ogni  altro  atto  di
assenso comunque denominato in materia  di  attivita'  edilizia,  ivi
compreso il certificato di agibilita', nonche' dei progetti approvati
dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38
e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; 
  b) a fornire informazioni sulle materie di  cui  alla  lettera  a),
anche mediante predisposizione di un archivio informatico  contenente
i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse
l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni  sugli
adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal
presente testo unico, all'elenco delle domande presentate, allo stato
del loro iter procedurale, nonche' a tutte le possibili  informazioni
utili disponibili; 
  c) all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in  tema
di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia
interesse ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7  agosto
1990, n. 241, nonche' delle norme comunali di attuazione; 
  d) al rilascio  dei  permessi  di  costruire,  dei  certificati  di
agibilita', nonche' delle certificazioni attestanti  le  prescrizioni
normative   e   le   determinazioni   provvedimentali   a   carattere
urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio, idrogeologico  e  di
qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli  interventi  di
trasformazione edilizia del territorio; 
  e) alla  cura  dei  rapporti  tra  l'amministrazione  comunale,  il
privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in  ordine
all'intervento  edilizio  oggetto  dell'istanza   o   denuncia,   con
particolare riferimento agli  adempimenti  connessi  all'applicazione
della parte II del presente testo unico»; 
    c) all'articolo 6, comma 1, alinea, dopo le  parole:  «di  quelle
relative all'efficienza energetica» sono inserite le seguenti: «,  di
tutela dal rischio idrogeologico,»; 
  d) all'articolo 17, comma  3,  lettera  e),  dopo  le  parole:  «di
tutela» sono inserite le seguenti: «dell'assetto idrogeologico,»; 
  e) all'articolo 20, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti: 
  «8.  (L)  Decorso  inutilmente  il  termine  per   l'adozione   del
provvedimento  conclusivo,  ove  il  dirigente  o   il   responsabile
dell'ufficio non abbia opposto motivato  diniego,  sulla  domanda  di
permesso di costruire si intende formato il  silenzio-assenso,  fatti
salvi  i  casi  in  cui  sussistano  vincoli   relativi   all'assetto
idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali  si
applicano le disposizioni di cui al comma 9. 
  9. (L) Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto  a
vincoli  di  assetto  idrogeologico,  ambientali,   paesaggistici   o
culturali, il termine di cui al comma  6  decorre  dal  rilascio  del
relativo atto di assenso, il procedimento e' concluso con  l'adozione
di  un  provvedimento  espresso  e   si   applica   quanto   previsto
dall'articolo 2 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni. In caso di diniego dell'atto di assenso, eventualmente
acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per l'adozione
del provvedimento finale, la domanda  di  rilascio  del  permesso  di
costruire si  intende  respinta.  Il  responsabile  del  procedimento
trasmette al richiedente il provvedimento  di  diniego  dell'atto  di
assenso entro cinque giorni dalla data in cui e' acquisito agli atti,
con le indicazioni di cui all'articolo 3,  comma  4,  della  legge  7
agosto  1990,  n.  241.  Per  gli  immobili  sottoposti   a   vincolo
paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall'articolo  146,  comma
9, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni»; 
  f) all'articolo 22, comma 6, le parole: «tutela storico-artistica o
paesaggistica-ambientale» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «tutela
storico-artistica,    paesaggistico-ambientale     o     dell'assetto
idrogeologico»; 
  g) all'articolo 23, comma 1-bis,  dopo  le  parole:  «con  la  sola
esclusione dei casi in  cui  sussistano  vincoli»  sono  inserite  le
seguenti: «relativi all'assetto idrogeologico,»; 
  h) all'articolo 31, comma 5, le parole: «urbanistici o  ambientali»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «urbanistici,  ambientali  o   di
rispetto dell'assetto idrogeologico»; 
  i) all'articolo 32,  comma  3,  le  parole:  «ed  ambientale»  sono
sostituite dalle seguenti: «, ambientale e idrogeologico»; 
  l) all'articolo 123,  comma  1,  le  parole:  «e  ambientale»  sono
sostituite   dalle   seguenti:   «,   ambientale    e    dell'assetto
idrogeologico». 
  2. All'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e
successive modificazioni, dopo le parole: «non si applicano agli atti
e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale  e  paesaggistico,
l'ambiente,» sono  inserite  le  seguenti:  «la  tutela  dal  rischio
idrogeologico,». 
 
          Note all'art. 54: 
              Si riporta il testo degli articoli 1, 5, 6, 17, 20, 22,
          23, 31, 32 e 123 del citato decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  come  modificati  dalla
          presente legge: 
              "Art. 1. (L) Ambito di applicazione. - 1.  Il  presente
          testo unico contiene i principi fondamentali e  generali  e
          le disposizioni per la disciplina dell'attivita' edilizia. 
              2. Restano ferme le disposizioni in materia  di  tutela
          dei beni  culturali  e  ambientali  contenute  nel  decreto
          legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, la normativa di tutela
          dell'assetto idrogeologico e le altre normative di  settore
          aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia. 
              3. Sono fatte salve altresi'  le  disposizioni  di  cui
          agli articoli 24 e 25  del  decreto  legislativo  31  marzo
          1998, n. 112, ed alle  relative  norme  di  attuazione,  in
          materia di realizzazione, ampliamento,  ristrutturazione  e
          riconversione di impianti produttivi." 
              "Art.   5   (R)   Sportello   unico   per    l'edilizia
          (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1,  2,
          3, 4, 5 e 6, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4
          dicembre 1993, n. 493; art. 220, regio  decreto  27  luglio
          1934,  n.  1265).  -  1.   Le   amministrazioni   comunali,
          nell'ambito   della   propria   autonomia    organizzativa,
          provvedono, anche mediante  esercizio  in  forma  associata
          delle strutture ai sensi del capo V, Titolo II, del  d.lgs.
          18   agosto   2000,   n.    267,    ovvero    accorpamento,
          disarticolazione, soppressione  di  uffici  o  organi  gia'
          esistenti, a costituire  un  ufficio  denominato  sportello
          unico per l'edilizia, che cura  tutti  i  rapporti  fra  il
          privato,  l'amministrazione  e,  ove  occorra,   le   altre
          amministrazioni   tenute   a   pronunciarsi    in    ordine
          all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso
          o di segnalazione certificata di inizio attivita'. 
              1-bis (L) Lo sportello unico per l'edilizia costituisce
          l'unico punto di accesso  per  il  privato  interessato  in
          relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti  il
          titolo abilitativo e l'intervento  edilizio  oggetto  dello
          stesso, che fornisce una risposta tempestiva  in  luogo  di
          tutte le  pubbliche  amministrazioni,  comunque  coinvolte.
          Acquisisce altresi' presso le  amministrazioni  competenti,
          anche  mediante  conferenza  di  servizi  ai  sensi   degli
          articoli 14, 14-bis,  14-ter,  14-  quater  e  14-quinquies
          della  legge  7  agosto  1990,   n.   241,   e   successive
          modificazioni, gli atti di  assenso,  comunque  denominati,
          delle  amministrazioni  preposte  alla  tutela  ambientale,
          paesaggistico-territoriale,         del          patrimonio
          storico-artistico, dell'assetto idrogeologico o alla tutela
          della salute e della pubblica incolumita'.  Resta  comunque
          ferma la competenza dello sportello unico per le  attivita'
          produttive definita dal regolamento di cui al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. 
              1-ter Le comunicazioni al  richiedente  sono  trasmesse
          esclusivamente dallo sportello unico  per  l'edilizia;  gli
          altri  uffici  comunali  e  le  amministrazioni   pubbliche
          diverse dal comune, che sono interessati  al  procedimento,
          non possono trasmettere al richiedente atti  autorizzatori,
          nulla osta, pareri o atti di consenso,  anche  a  contenuto
          negativo, comunque denominati e sono tenuti  a  trasmettere
          immediatamente  allo  sportello  unico  per  l'edilizia  le
          denunce,  le  domande,  le  segnalazioni,  gli  atti  e  la
          documentazione ad esse  eventualmente  presentati,  dandone
          comunicazione al richiedente. 
              2. (L) Tale ufficio provvede in particolare: 
              a) alla ricezione delle denunce di inizio  attivita'  e
          delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di
          ogni altro atto di assenso comunque denominato  in  materia
          di attivita'  edilizia,  ivi  compreso  il  certificato  di
          agibilita',   nonche'   dei   progetti   approvati    dalla
          Soprintendenza ai sensi e per gli  effetti  degli  articoli
          36, 38 e 46 del decreto legislativo  29  ottobre  1999,  n.
          490; 
              b) a fornire informazioni sulle  materie  di  cui  alla
          lettera a), anche mediante predisposizione di  un  archivio
          informatico contenente i necessari elementi normativi,  che
          consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche
          in via  telematica,  alle  informazioni  sugli  adempimenti
          necessari per lo svolgimento delle procedure  previste  dal
          presente testo unico, all'elenco delle do-mande presentate,
          allo stato del loro iter procedurale, nonche'  a  tutte  le
          possibili informazioni utili disponibili; 
              c)   all'adozione,   nelle   medesime   materie,    dei
          provvedimenti   in   tema   di   accesso    ai    documenti
          amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse  ai
          sensi degli articoli 22 e seguenti  della  legge  7  agosto
          1990, n. 241, nonche' delle norme comunali di attuazione; 
              d)  al  rilascio  dei  permessi   di   costruire,   dei
          certificati di  agibilita',  nonche'  delle  certificazioni
          attestanti le prescrizioni normative  e  le  determinazioni
          provvedimentali       a       carattere        urbanistico,
          paesaggistico-ambientale,  edilizio,  idrogeologico  e   di
          qualsiasi altro  tipo  comunque  rilevanti  ai  fini  degli
          inter-venti di trasformazione edilizia del territorio; 
              e)  alla  cura  dei  rapporti   tra   l'amministrazione
          comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate  a
          pronunciarsi  in  ordine  all'intervento  edilizio  oggetto
          dell'istanza o denuncia, con particolare  riferimento  agli
          adempimenti connessi all'applicazione della  parte  II  del
          presente testo unico. 
              3. Ai fini del rilascio del permesso di  costruire,  lo
          sportello unico per l'edilizia  acquisisce  direttamente  o
          tramite conferenza di servizi ai sensi degli  articoli  14,
          14-bis,  14-ter,14-quater  e  14-quinquies  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,  gli  atti
          di assenso, comunque denominati, necessari  ai  fini  della
          realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di  tali
          assensi rientrano, in particolare: 
              a) il parere dell'azienda sanitaria locale  (ASL),  nel
          caso  in  cui  non   possa   essere   sostituito   da   una
          dichiarazione ai sensi dell'art. 20, comma 1; 
              b) il parere dei vigili del fuoco, ove  necessario,  in
          ordine al rispetto della normativa antincendio; 
              c) le autorizzazioni e le certificazioni del competente
          ufficio tecnico della regione, per le costruzioni  in  zone
          sismiche di cui agli articoli 61, 62 e 94; 
              d)  l'assenso  dell'amministrazione  militare  per   le
          costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di
          difesa dello  Stato  o  a  stabilimenti  militari,  di  cui
          all'art. 333 del codice dell'ordinamento militare,  di  cui
          al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
              e) l'autorizzazione del direttore della  circoscrizione
          doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica  di
          edifici nelle zone di  salvaguardia  in  prossimita'  della
          linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per  gli
          effetti dell'art. 19 del  decreto  legislativo  8  novembre
          1990, n. 374; 
              f) l'autorizzazione dell'autorita'  competente  per  le
          costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo,
          ai sensi e per gli effetti dell'art. 55  del  codice  della
          navigazione; 
              g) gli atti di assenso, comunque  denominati,  previsti
          per gli interventi edilizi su immobili vincolati  ai  sensi
          del codice dei beni culturali e del paesaggio,  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fermo  restando
          che, in caso di dissenso  manifestato  dall'amministrazione
          preposta alla tutela dei  beni  culturali,  si  procede  ai
          sensi del medesimo codice; 
              h)  il  parere  vincolante  della  Commissione  per  la
          salvaguardia  di  Venezia,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
          dell'art.  6  della  legge  16  aprile  1973,  n.  171,   e
          successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia  stato
          l'adeguamento al piano comprensoriale previsto dall'art.  5
          della stessa legge, per l'attivita' edilizia  nella  laguna
          veneta  nonche'  nel  territorio  dei  centri  storici   di
          Chioggia e di Sottomarina e  nelle  isole  di  Pellestrina,
          Lido e Sant'Erasmo; 
              i) il parere dell'autorita' competente  in  materia  di
          assetti e vincoli idrogeologici; 
              l)  gli  assensi  in  materia   di   servitu'   viarie,
          ferroviarie, portuali e aeroportuali; 
              m) il nulla osta  dell'autorita'  competente  ai  sensi
          dell'art. 13 della  legge  6  dicembre  1991,  n.  394,  in
          materia di aree naturali protette. 
              4. 
              4-bis. Lo sportello unico  per  l'edilizia  accetta  le
          domande,   le   dichiarazioni,    le    segnalazioni,    le
          comunicazioni e i relativi  elaborati  tecnici  o  allegati
          presentati  dal  richiedente  con  modalita'  telematica  e
          provvede all'inoltro telematico della  documentazione  alle
          altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le
          quali adottano modalita' telematiche di  ricevimento  e  di
          trasmissione  in  conformita'   alle   modalita'   tecniche
          individuate   ai   sensi   dell'art.    34-quinquies    del
          decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  9  marzo  2006,  n.  80.  Tali
          modalita'  assicurano  l'interoperabilita'  con  le  regole
          tecniche definite dal regolamento ai  sensi  dell'art.  38,
          comma  3,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, e successive modificazioni. Ai predetti adempimenti
          si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
          o maggiori oneri a carico della finanza pubblica." 
              "Art.  6.  (L)  Attivita'  edilizia  libera  (legge  28
          gennaio 1977, n. 10, art. 9, lettera c);  legge  9  gennaio
          1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2; decreto-legge 23  gennaio
          1982, n. 9, art. 7, comma 4, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 25 marzo 1982, n. 94) . -  1.  Fatte  salve  le
          prescrizioni  degli  strumenti  urbanistici   comunali,   e
          comunque nel rispetto  delle  altre  normative  di  settore
          aventi incidenza sulla disciplina  dell'attivita'  edilizia
          e, in particolare, delle norme antisismiche, di  sicurezza,
          antincendio,   igienico-sanitarie,   di   quelle   relative
          all'efficienza   energetica,   di   tutela   dal    rischio
          idrogeologico, nonche'  delle  disposizioni  contenute  nel
          codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  i  seguenti
          interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: 
              a) gli interventi  di  manutenzione  ordinaria  di  cui
          all'art.  3,  comma  1,  lettera  a),  ivi   compresi   gli
          interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria
          di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW; 
              b) gli interventi volti  all'eliminazione  di  barriere
          architettoniche che  non  comportino  la  realizzazione  di
          rampe o di  ascensori  esterni,  ovvero  di  manufatti  che
          alterino la sagoma dell'edificio; 
              c) le opere temporanee per  attivita'  di  ricerca  nel
          sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione
          di  attivita'  di  ricerca  di  idrocarburi,  e  che  siano
          eseguite in aree esterne al centro edificato; 
              d)  i  movimenti  di  terra   strettamente   pertinenti
          all'esercizio  dell'attivita'  agricola   e   le   pratiche
          agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi  su  impianti
          idraulici agrari; 
              e) le serre mobili stagionali, sprovviste di  strutture
          in muratura,  funzionali  allo  svolgimento  dell'attivita'
          agricola. 
              2. Nel rispetto dei  medesimi  presupposti  di  cui  al
          comma 1, previa comunicazione, anche  per  via  telematica,
          dell'inizio   dei   lavori   da   parte    dell'interessato
          all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza
          alcun titolo abilitativo i seguenti interventi: 
              a) gli interventi di manutenzione straordinaria di  cui
          all'art. 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di
          porte interne o lo spostamento di  pareti  interne,  sempre
          che non riguardino le parti strutturali dell'edificio; 
              b) le opere dirette  a  soddisfare  obiettive  esigenze
          contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse
          al cessare della necessita' e, comunque, entro  un  termine
          non superiore a novanta giorni; 
              c) le opere di pavimentazione e di  finitura  di  spazi
          esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro
          l'indice di permeabilita', ove  stabilito  dallo  strumento
          urbanistico comunale,  ivi  compresa  la  realizzazione  di
          intercapedini  interamente  interrate  e  non  accessibili,
          vasche di raccolta delle acque, locali tombati; 
              d) i pannelli solari, fotovoltaici,  a  servizio  degli
          edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui  al
          decreto del Ministro per i lavori pubblici 2  aprile  1968,
          n. 1444; 
              e) le aree ludiche senza fini di lucro e  gli  elementi
          di arredo delle aree pertinenziali degli edifici; 
              e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla
          superficie coperta  dei  fabbricati  adibiti  ad  esercizio
          d'impresa, sempre che non riguardino le parti  strutturali,
          ovvero le modifiche della  destinazione  d'uso  dei  locali
          adibiti ad esercizio d'impresa. 
              3. 
              4. Limitatamente agli interventi di  cui  al  comma  2,
          lettere   a)    ed    e-bis),    l'interessato    trasmette
          all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale  e  la
          comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico
          abilitato,   il   quale   attesta,   sotto    la    propria
          responsabilita', che i lavori sono conformi agli  strumenti
          urbanistici approvati e  ai  regolamenti  edilizi  vigenti,
          nonche' che sono compatibili con la  normativa  in  materia
          sismica   e   con   quella   sul   rendimento    energetico
          nell'edilizia e che non vi e'  interessamento  delle  parti
          strutturali  dell'edificio;  la   comunicazione   contiene,
          altresi', i dati identificativi dell'impresa alla quale  si
          intende affidare la realizzazione dei lavori. 
              5. Riguardo agli interventi  di  cui  al  comma  2,  la
          comunicazione di inizio dei lavori, laddove  integrata  con
          la comunicazione di fine dei lavori,  e'  valida  anche  ai
          fini di cui all'art. 17, primo comma, lettera b), del regio
          decreto-legge 13  aprile  1939,  n.  652,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249,  ed  e'
          tempestivamente  inoltrata  da  parte  dell'amministrazione
          comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate. 
              6. Le regioni a statuto ordinario: 
              a) possono estendere la disciplina di cui  al  presente
          articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto  a  quelli
          previsti dai commi 1 e 2; 
              b)   disciplinano   con   legge   le   modalita'    per
          l'effettuazione dei controlli. 
              7. La mancata comunicazione dell'inizio dei  lavori  di
          cui al comma 2, ovvero la mancata comunicazione  asseverata
          dell'inizio dei lavori di cui al  comma  4,  comportano  la
          sanzione pecuniaria pari a 1.000  euro.  Tale  sanzione  e'
          ridotta di due terzi  se  la  comunicazione  e'  effettuata
          spontaneamente  quando  l'intervento   e'   in   corso   di
          esecuzione. 
              8." 
              "Art. 17 (L) Riduzione  o  esonero  dal  contributo  di
          costruzione (legge 28 gennaio  1977,  n.  10,  articoli  7,
          comma 1; 9; decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, articoli 7
          e 9, convertito in legge 25 marzo 1982,  n.  94;  legge  24
          marzo 1989, n. 122, art. 11; legge 9 gennaio 1991,  n.  10,
          art. 26, comma 1; legge n. 662 del 1996, art. 2, comma 60).
          - 1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa
          anche ad edifici  esistenti,  il  contributo  afferente  al
          permesso di costruire e'  ridotto  alla  sola  quota  degli
          oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si
          impegni, a mezzo di  una  convenzione  con  il  comune,  ad
          applicare  prezzi  di  vendita  e   canoni   di   locazione
          determinati  ai  sensi  della   convenzione-tipo   prevista
          dall'art. 18. 
              2. Il  contributo  per  la  realizzazione  della  prima
          abitazione e' pari a quanto stabilito per la corrispondente
          edilizia  residenziale  pubblica,  purche'   sussistano   i
          requisiti indicati dalla normativa di settore. 
              3. Il contributo di costruzione non e' dovuto: 
              a)  per  gli  interventi  da  realizzare   nelle   zone
          agricole, ivi comprese  le  residenze,  in  funzione  della
          conduzione del fondo  e  delle  esigenze  dell'imprenditore
          agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art.  12  della
          legge 9 maggio 1975, n. 153; 
              b)  per  gli  interventi  di  ristrutturazione   e   di
          ampliamento, in misura non superiore  al  20%,  di  edifici
          unifamiliari; 
              c)  per  gli  impianti,  le  attrezzature,   le   opere
          pubbliche o di interesse  generale  realizzate  dagli  enti
          istituzionalmente  competenti  nonche'  per  le  opere   di
          urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di
          strumenti urbanistici; 
              d) per gli interventi da realizzare  in  attuazione  di
          norme o di provvedimenti emanati  a  seguito  di  pubbliche
          calamita'; 
              e) per i  nuovi  impianti,  lavori,  opere,  modifiche,
          installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di  energia,
          alla  conservazione,  al  risparmio  e  all'uso   razionale
          dell'energia, nel rispetto  delle  norme  urbanistiche,  di
          tutela  dell'assetto  idrogeologico,  artistico-storica   e
          ambientale. 
              4. Per gli interventi da  realizzarsi  su  immobili  di
          proprieta' dello  Stato,  nonche'  per  gli  interventi  di
          manutenzione straordinaria di  cui  all'art.  6,  comma  2,
          lettera  a),  qualora  comportanti   aumento   del   carico
          urbanistico, il contributo di  costruzione  e'  commisurato
          alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione,  purche'
          ne derivi un aumento della superficie calpestabile. 
              4-bis.  Al  fine  di  agevolare   gli   interventi   di
          densificazione  edilizia,  per  la   ristrutturazione,   il
          recupero e il riuso degli immobili dismessi  o  in  via  di
          dismissione, il contributo di  costruzione  e'  ridotto  in
          misura non inferiore al venti per cento rispetto  a  quello
          previsto per le nuove costruzioni nei casi non  interessati
          da varianti urbanistiche, deroghe o cambi  di  destinazione
          d'uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione
          originaria. I  comuni  definiscono,  entro  novanta  giorni
          dall'entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  i
          criteri e le modalita' applicative per l'applicazione della
          relativa riduzione." 
              "Art. 20 (R) Procedimento per il rilascio del  permesso
          di costruire (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4,
          commi 1, 2, 3 e 4,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 4 dicembre 1993, n. 493). -  1.  La  domanda  per  il
          rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei
          soggetti legittimati ai sensi dell'art. 11,  va  presentata
          allo   sportello   unico   corredata   da   un'attestazione
          concernente il titolo di  legittimazione,  dagli  elaborati
          progettuali richiesti, e quando ne ricorrano i presupposti,
          dagli altri documenti previsti dalla parte II.  La  domanda
          e'  accompagnata  da  una  dichiarazione  del   progettista
          abilitato che asseveri la  conformita'  del  progetto  agli
          strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti
          edilizi vigenti, e alle altre normative di  settore  aventi
          incidenza sulla disciplina dell'attivita'  edilizia  e,  in
          particolare,  alle  norme   antisismiche,   di   sicurezza,
          antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica
          in ordine  a  tale  conformita'  non  comporti  valutazioni
          tecnico-discrezionali, alle norme  relative  all'efficienza
          energetica. 
              2. Lo sportello unico comunica entro  dieci  giorni  al
          richiedente il nominativo del responsabile del procedimento
          ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.
          241, e successive modificazioni. L'esame delle  domande  si
          svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione. 
              3. Entro  sessanta  giorni  dalla  presentazione  della
          domanda,   il   responsabile    del    procedimento    cura
          l'istruttoria,  acquisisce,  avvalendosi  dello   sportello
          unico, secondo quanto previsto all'  art.  5,  comma  3,  i
          prescritti pareri  e  gli  atti  di  assenso  eventualmente
          necessari e, valutata  la  conformita'  del  progetto  alla
          normativa vigente, formula una proposta  di  provvedimento,
          corredata   da   una   dettagliata   relazione,   con    la
          qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. 
              4. Il responsabile del  procedimento,  qualora  ritenga
          che ai fini del rilascio  del  permesso  di  costruire  sia
          necessario apportare modifiche di modesta entita'  rispetto
          al progetto originario, puo', nello stesso termine  di  cui
          al comma 3, richiedere  tali  modifiche,  illustrandone  le
          ragioni. L'interessato  si  pronuncia  sulla  richiesta  di
          modifica entro il termine fissato e, in caso  di  adesione,
          e' tenuto ad integrare  la  documentazione  nei  successivi
          quindici giorni. La richiesta  di  cui  al  presente  comma
          sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di
          cui al comma 3. 
              5. Il termine di cui al comma 3 puo' essere  interrotto
          una sola volta dal  responsabile  del  procedimento,  entro
          trenta   giorni   dalla   presentazione   della    domanda,
          esclusivamente per la motivata richiesta di  documenti  che
          integrino o completino la documentazione presentata  e  che
          non siano gia' nella disponibilita' dell'amministrazione  o
          che questa non possa acquisire autonomamente. In tal  caso,
          il termine ricomincia a decorrere dalla data  di  ricezione
          della documentazione integrativa. 
              5-bis. Se entro il termine di cui al comma 3  non  sono
          intervenute le intese, i  concerti,  i  nulla  osta  o  gli
          assensi, comunque denominati, delle  altre  amministrazioni
          pubbliche, o e' intervenuto  il  dissenso  di  una  o  piu'
          amministrazioni interpellate,  qualora  tale  dissenso  non
          risulti     fondato     sull'assoluta      incompatibilita'
          dell'intervento,  il  responsabile  dello  sportello  unico
          indice la conferenza di servizi ai sensi degli articoli  14
          e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive
          modificazioni.  Le  amministrazioni  che  esprimono  parere
          positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi
          e trasmettere i relativi atti  di  assenso,  dei  quali  si
          tiene conto ai  fini  dell'individuazione  delle  posizioni
          prevalenti per l'adozione della determinazione motivata  di
          conclusione del procedimento, di cui all'art. 14-ter, comma
          6-bis, della citata legge n. 241  del  1990,  e  successive
          modificazioni. 
              6. Il provvedimento  finale,  che  lo  sportello  unico
          provvede a  notificare  all'interessato,  e'  adottato  dal
          dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine
          di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3.  Qualora
          sia indetta la conferenza di servizi di cui al comma 5-bis,
          la determinazione motivata di conclusione del procedimento,
          assunta nei termini di cui agli articoli  da  14  a  14-ter
          della  legge  7  agosto  1990,   n.   241,   e   successive
          modificazioni,  e',  ad  ogni  effetto,   titolo   per   la
          realizzazione dell'intervento. Il termine di cui  al  primo
          periodo e' fissato  in  quaranta  giorni  con  la  medesima
          decorrenza qualora  il  dirigente  o  il  responsabile  del
          procedimento abbia  comunicato  all'istante  i  motivi  che
          ostano all'accoglimento della domanda, ai  sensi  dell'art.
          10-bis della citata legge n. 241  del  1990,  e  successive
          modificazioni.  Dell'avvenuto  rilascio  del  permesso   di
          costruire e' data notizia al pubblico  mediante  affissione
          all'albo pretorio. Gli estremi del  permesso  di  costruire
          sono indicati nel  cartello  esposto  presso  il  cantiere,
          secondo le modalita' stabilite dal regolamento edilizio. 
              7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei
          soli casi di progetti particolarmente complessi secondo  la
          motivata risoluzione del responsabile del procedimento. 
              8. (L) Decorso inutilmente il  termine  per  l'adozione
          del  provvedimento  conclusivo,  ove  il  dirigente  o   il
          responsabile  dell'ufficio  non  abbia   opposto   motivato
          diniego, sulla domanda di permesso di costruire si  intende
          formato il silenzio-assenso, fatti  salvi  i  casi  in  cui
          sussistano  vincoli  relativi  all'assetto   idrogeologico,
          ambientali, paesaggistici  o  culturali,  per  i  quali  si
          applicano le disposizioni di cui al comma 9. 
              9. (L) Qualora l'immobile oggetto  dell'intervento  sia
          sottoposto a vincoli di assetto idrogeologico,  ambientali,
          paesaggistici o culturali, il termine di  cui  al  comma  6
          decorre dal rilascio  del  relativo  atto  di  assenso,  il
          procedimento e' concluso con l'adozione di un provvedimento
          espresso e si applica quanto  previsto  dall'art.  2  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In
          caso  di  diniego  dell'atto  di   assenso,   eventualmente
          acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine  per
          l'adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio
          del  permesso  di  costruire  si   intende   respinta.   Il
          responsabile del procedimento trasmette al  richiedente  il
          provvedimento di diniego dell'atto di assenso entro  cinque
          giorni dalla data in cui e' acquisito  agli  atti,  con  le
          indicazioni di cui all'art.  3,  comma  4,  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241. Per gli immobili sottoposti a  vincolo
          paesaggistico, resta fermo quanto previsto  dall'art.  146,
          comma 9, del  codice  di  cui  al  decreto  legislativo  22
          gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. 
              10. 
              11.  Il  termine  per  il  rilascio  del  permesso   di
          costruire per gli interventi di cui all'art. 22,  comma  7,
          e' di settantacinque giorni  dalla  data  di  presentazione
          della domanda. 
              12.  Fermo  restando  quanto  previsto  dalla   vigente
          normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle
          amministrazioni statali  coinvolte,  sono  fatte  salve  le
          disposizioni contenute nelle leggi regionali che  prevedano
          misure di ulteriore semplificazione e  ulteriori  riduzioni
          di termini procedimentali. 
              13. Ove il fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque,   nelle   dichiarazioni    o    attestazioni    o
          asseverazioni  di  cui  al  comma  1,  dichiara  o  attesta
          falsamente l'esistenza dei requisiti o dei  presupposti  di
          cui al medesimo comma e' punito con la reclusione da uno  a
          tre anni. In tali casi, il  responsabile  del  procedimento
          informa   il   competente    ordine    professionale    per
          l'irrogazione delle sanzioni disciplinari." 
              "Art. 22  (L)  Interventi  subordinati  a  denuncia  di
          inizio attivita' (decreto-legge 5  ottobre  1993,  n.  398,
          art. 4, commi 7, 8, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'art. 2,
          comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  nel  testo
          risultante dalle  modifiche  introdotte  dall'art.  10  del
          decreto-legge 31 dicembre 1996, n.  669;  decreto-legge  25
          marzo 1997, n. 67,  art.  11,  convertito,  con  modifiche,
          dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; decreto legislativo  29
          ottobre 1999, n. 490, in part. articoli 34 ss, e 149). - 1.
          Sono  realizzabili  mediante  segnalazione  certificata  di
          inizio   attivita'   gli   interventi   non   riconducibili
          all'elenco di cui all'art.  10  e  all'art.  6,  che  siano
          conformi alle previsioni degli strumenti  urbanistici,  dei
          regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia
          vigente. 
              2. Sono, altresi', realizzabili  mediante  segnalazione
          certificata di inizio attivita' le varianti a  permessi  di
          costruire che non  incidono  sui  parametri  urbanistici  e
          sulle volumetrie, che non modificano la destinazione  d'uso
          e  la  categoria   edilizia,   non   alterano   la   sagoma
          dell'edificio qualora sottoposto a  vincolo  ai  sensi  del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42  e  successive
          modificazioni, e  non  violano  le  eventuali  prescrizioni
          contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attivita'
          di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonche' ai  fini  del
          rilascio del certificato di agibilita',  tali  segnalazioni
          certificate  di  inizio   attivita'   costituiscono   parte
          integrante  del  procedimento  relativo  al   permesso   di
          costruzione dell'intervento  principale  e  possono  essere
          presentate prima della  dichiarazione  di  ultimazione  dei
          lavori. 
              2-bis.   Sono   realizzabili   mediante    segnalazione
          certificata d'inizio attivita' e comunicate a  fine  lavori
          con attestazione del professionista, le varianti a permessi
          di costruire che non configurano una variazione essenziale,
          a  condizione  che   siano   conformi   alle   prescrizioni
          urbanistico-edilizie e siano  attuate  dopo  l'acquisizione
          degli eventuali atti di assenso prescritti dalla  normativa
          sui vincoli paesaggistici,  idrogeologici,  ambientali,  di
          tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico  e
          dalle altre normative di settore. 
              3. In alternativa al  permesso  di  costruire,  possono
          essere realizzati mediante denuncia di inizio attivita': 
              a) gli interventi di ristrutturazione di  cui  all'art.
          10, comma 1, lettera c); 
              b)  gli  interventi   di   nuova   costruzione   o   di
          ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati  da
          piani  attuativi  comunque  denominati,  ivi  compresi  gli
          accordi negoziali aventi valore  di  piano  attuativo,  che
          contengano   precise    disposizioni    plano-volumetriche,
          tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza  sia
          stata  esplicitamente  dichiarata  dal  competente   organo
          comunale in sede di approvazione degli stessi  piani  o  di
          ricognizione di quelli vigenti; qualora i  piani  attuativi
          risultino approvati  anteriormente  all'entrata  in  vigore
          della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo  atto  di
          ricognizione  deve  avvenire  entro  trenta  giorni   dalla
          richiesta  degli  interessati;  in  mancanza  si  prescinde
          dall'atto  di  ricognizione,   purche'   il   progetto   di
          costruzione  venga  accompagnato  da   apposita   relazione
          tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza  di  piani
          attuativi con le caratteristiche sopra menzionate; 
              c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in
          diretta  esecuzione  di  strumenti   urbanistici   generali
          recanti precise disposizioni plano-volumetriche. 
              4. Le regioni a statuto  ordinario  con  legge  possono
          ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle  disposizioni
          di cui ai commi precedenti.  Restano,  comunque,  ferme  le
          sanzioni penali previste all'art. 44. 
              5. Gli interventi di cui al comma 3  sono  soggetti  al
          contributo di costruzione ai sensi dell'art. 16. Le regioni
          possono individuare con legge gli altri interventi soggetti
          a denuncia di inizio attivita', diversi da quelli di cui al
          comma  3,  assoggettati  al   contributo   di   costruzione
          definendo   criteri   e   parametri   per    la    relativa
          determinazione. 
              6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1,
          2  e  3  che  riguardino  immobili  sottoposti   a   tutela
          storico-artistica, paesaggistico-ambientale o  dell'assetto
          idrogeologico, e' subordinata al  preventivo  rilascio  del
          parere  o  dell'autorizzazione  richiesti  dalle   relative
          previsioni normative. Nell'ambito  delle  norme  di  tutela
          rientrano,  in  particolare,  le  disposizioni  di  cui  al
          decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 
              7. E' comunque salva la  facolta'  dell'interessato  di
          chiedere il  rilascio  di  permesso  di  costruire  per  la
          realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza
          obbligo del pagamento del contributo di costruzione di  cui
          all'art. 16, salvo quanto previsto dal secondo periodo  del
          comma 5. In questo  caso  la  violazione  della  disciplina
          urbanistico-edilizia  non  comporta  l'applicazione   delle
          sanzioni di cui all'art. 44 ed e' soggetta all'applicazione
          delle sanzioni di cui all'art. 37." 
              "Art. 23 (L commi 3 e 4 - R commi  1,  2,  5,  6  e  7)
          Disciplina della denuncia di  inizio  attivita'  (legge  24
          dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma  10,  che  sostituisce
          l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241;  decreto-legge
          5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 8-bis, 9, 10, 11, 14,
          e 15, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23
          dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche
          introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996,
          n. 669). - 1. Il proprietario  dell'immobile  o  chi  abbia
          titolo per presentare  la  denuncia  di  inizio  attivita',
          almeno  trenta  giorni  prima  dell'effettivo  inizio   dei
          lavori,  presenta  allo  sportello   unico   la   denuncia,
          accompagnata da una dettagliata relazione  a  firma  di  un
          progettista   abilitato   e   dagli   opportuni   elaborati
          progettuali, che asseveri la  conformita'  delle  opere  da
          realizzare agli strumenti urbanistici approvati  e  non  in
          contrasto con quelli adottati  ed  ai  regolamenti  edilizi
          vigenti, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e  di
          quelle igienico-sanitarie. 
              1-bis. Nei casi in cui  la  normativa  vigente  prevede
          l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti  appositi,
          ovvero l'esecuzione di verifiche preventive,  con  la  sola
          esclusione dei casi  in  cui  sussistano  vincoli  relativi
          all'assetto  idrogeologico,  ambientali,  paesaggistici   o
          culturali e degli  atti  rilasciati  dalle  amministrazioni
          preposte alla difesa nazionale,  alla  pubblica  sicurezza,
          all'immigrazione,     all'asilo,     alla     cittadinanza,
          all'amministrazione  della  giustizia,  all'amministrazione
          delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di
          acquisizione  del  gettito,  anche  derivante  dal   gioco,
          nonche'  di  quelli  previsti  dalla   normativa   per   le
          costruzioni in zone sismiche  e  di  quelli  imposti  dalla
          normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti  dalle
          autocertificazioni,   attestazioni   e   asseverazioni    o
          certificazioni   di   tecnici   abilitati   relative   alla
          sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti  dalla
          legge, dagli strumenti urbanistici approvati o  adottati  e
          dai  regolamenti  edilizi,  da  produrre  a  corredo  della
          documentazione di  cui  al  comma  1,  salve  le  verifiche
          successive degli organi e delle amministrazioni competenti. 
              1-ter.  La  denuncia,  corredata  delle  dichiarazioni,
          attestazioni e asseverazioni nonche' dei relativi elaborati
          tecnici, puo' essere presentata mediante posta raccomandata
          con avviso di ricevimento, ad  eccezione  dei  procedimenti
          per cui e' previsto l'utilizzo  esclusivo  della  modalita'
          telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata
          al momento della ricezione da  parte  dell'amministrazione.
          Con regolamento, emanato ai sensi dell'art.  17,  comma  2,
          della  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   e   successive
          modificazioni,   su    proposta    del    Ministro    delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          per  la  pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          e successive modificazioni, si  procede  all'individuazione
          dei criteri e  delle  modalita'  per  l'utilizzo  esclusivo
          degli strumenti  telematici  ai  fini  della  presentazione
          della denuncia. 
              2.  La  denuncia  di  inizio  attivita'  e'   corredata
          dall'indicazione dell'impresa cui  si  intende  affidare  i
          lavori ed e' sottoposta al  termine  massimo  di  efficacia
          pari a tre anni. La realizzazione della parte non  ultimata
          dell'intervento   e'   subordinata   a   nuova    denuncia.
          L'interessato  e'  comunque  tenuto   a   comunicare   allo
          sportello unico la data di ultimazione dei lavori. 
              3.  Nel  caso  dei  vincoli  e  delle  materie  oggetto
          dell'esclusione di cui al comma 1-bis,  qualora  l'immobile
          oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui
          tutela  compete,  anche  in  via  di  delega,  alla  stessa
          amministrazione comunale, il termine di  trenta  giorni  di
          cui al comma 1 decorre dal rilascio del  relativo  atto  di
          assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la  denuncia  e'
          priva di effetti. 
              4.  Nel  caso  dei  vincoli  e  delle  materie  oggetto
          dell'esclusione di cui al comma 1-bis,  qualora  l'immobile
          oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui
          tutela non compete  all'amministrazione  comunale,  ove  il
          parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia
          allegato alla  denuncia,  il  competente  ufficio  comunale
          convoca una conferenza di servizi ai sensi  degli  articoli
          14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7  agosto  1990,
          n. 241. Il termine di trenta  giorni  di  cui  al  comma  1
          decorre dall'esito della conferenza. In caso di  esito  non
          favorevole, la denuncia e' priva di effetti. 
              5. La sussistenza del titolo e' provata  con  la  copia
          della denuncia di inizio attivita' da cui risulti  la  data
          di  ricevimento  della   denuncia,   l'elenco   di   quanto
          presentato  a  corredo  del  progetto,  l'attestazione  del
          professionista  abilitato,  nonche'  gli  atti  di  assenso
          eventualmente necessari. 
              6.  Il  dirigente  o  il  responsabile  del  competente
          ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma  1
          sia riscontrata l'assenza di una o  piu'  delle  condizioni
          stabilite, notifica all'interessato  l'ordine  motivato  di
          non effettuare il previsto intervento e, in caso  di  falsa
          attestazione   del   professionista   abilitato,    informa
          l'autorita'  giudiziaria  e  il  consiglio  dell'ordine  di
          appartenenza. E' comunque salva la facolta' di ripresentare
          la denuncia di inizio attivita',  con  le  modifiche  o  le
          integrazioni  necessarie   per   renderla   conforme   alla
          normativa urbanistica ed edilizia. 
              7. Ultimato l'intervento, il progettista o  un  tecnico
          abilitato rilascia un certificato di collaudo  finale,  che
          va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta
          la conformita' dell'opera al  progetto  presentato  con  la
          denuncia  di  inizio  attivita'.  Contestualmente  presenta
          ricevuta  dell'avvenuta  presentazione   della   variazione
          catastale  conseguente   alle   opere   realizzate   ovvero
          dichiarazione  che   le   stesse   non   hanno   comportato
          modificazioni  del  classamento.   In   assenza   di   tale
          documentazione si applica la sanzione di cui  all'art.  37,
          comma 5." 
              "Art. 31 (L) Interventi eseguiti in assenza di permesso
          di  costruire,  in  totale  difformita'  o  con  variazioni
          essenziali  (legge  28  febbraio  1985,  n.  47,  art.   7;
          decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art.  2,  convertito,
          con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298; decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109).  -
          1. Sono  interventi  eseguiti  in  totale  difformita'  dal
          permesso   di   costruire   quelli   che   comportano    la
          realizzazione  di  un  organismo   edilizio   integralmente
          diverso per caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche
          o di utilizzazione da quello oggetto del  permesso  stesso,
          ovvero  l'esecuzione  di  volumi  edilizi  oltre  i  limiti
          indicati nel progetto e tali  da  costituire  un  organismo
          edilizio  o  parte  di  esso  con  specifica  rilevanza  ed
          autonomamente utilizzabile. 
              2.  Il  dirigente  o  il  responsabile  del  competente
          ufficio comunale, accertata l'esecuzione di  interventi  in
          assenza di permesso, in totale  difformita'  dal  medesimo,
          ovvero con  variazioni  essenziali,  determinate  ai  sensi
          dell'art. 32, ingiunge al proprietario  e  al  responsabile
          dell'abuso la rimozione o  la  demolizione,  indicando  nel
          provvedimento l'area che viene  acquisita  di  diritto,  ai
          sensi del comma 3. 
              3. Se il  responsabile  dell'abuso  non  provvede  alla
          demolizione e al ripristino  dello  stato  dei  luoghi  nel
          termine di  novanta  giorni  dall'ingiunzione,  il  bene  e
          l'area di sedime, nonche'  quella  necessaria,  secondo  le
          vigenti prescrizioni urbanistiche,  alla  realizzazione  di
          opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti  di  diritto
          gratuitamente al patrimonio del  comune.  L'area  acquisita
          non  puo'  comunque  essere  superiore  a  dieci  volte  la
          complessiva superficie utile abusivamente costruita. 
              4. L'accertamento dell'inottemperanza alla  ingiunzione
          a demolire, nel termine  di  cui  al  precedente  comma  3,
          previa notifica  all'interessato,  costituisce  titolo  per
          l'immissione  nel  possesso  e  per  la  trascrizione   nei
          registri   immobiliari,   che    deve    essere    eseguita
          gratuitamente. 
              4-bis.     L'autorita'      competente,      constatata
          l'inottemperanza,  irroga   una   sanzione   amministrativa
          pecuniaria di importo compreso  tra  2.000  euro  e  20.000
          euro, salva  l'applicazione  di  altre  misure  e  sanzioni
          previste da norme vigenti. La sanzione, in  caso  di  abusi
          realizzati sulle aree e sugli edifici di  cui  al  comma  2
          dell'art. 27, ivi  comprese  le  aree  soggette  a  rischio
          idrogeologico elevato o molto elevato, e'  sempre  irrogata
          nella misura massima. La mancata o tardiva  emanazione  del
          provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilita'
          penali,   costituisce   elemento   di   valutazione   della
          performance   individuale   nonche'   di    responsabilita'
          disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del
          funzionario inadempiente. 
              4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma  4-bis
          spettano al comune e  sono  destinati  esclusivamente  alla
          demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive  e
          all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate  a  verde
          pubblico. 
              4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni  a
          statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di
          Bolzano, le regioni a statuto ordinario  possono  aumentare
          l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste
          dal  comma  4-bis  e  stabilire  che  siano  periodicamente
          reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di
          demolizione. 
              5. L'opera acquisita  e'  demolita  con  ordinanza  del
          dirigente  o  del  responsabile  del   competente   ufficio
          comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con
          deliberazione consiliare non  si  dichiari  l'esistenza  di
          prevalenti interessi pubblici  e  sempre  che  l'opera  non
          contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o
          di rispetto dell'assetto idrogeologico. 
              6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su  terreni
          sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a  vincolo
          di inedificabilita', l'acquisizione gratuita, nel  caso  di
          inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si  verifica
          di diritto a favore delle amministrazioni  cui  compete  la
          vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni
          provvedono alla  demolizione  delle  opere  abusive  ed  al
          ripristino dello stato dei luoghi a spese dei  responsabili
          dell'abuso.  Nella  ipotesi  di   concorso   dei   vincoli,
          l'acquisizione si verifica  a  favore  del  patrimonio  del
          comune. 
              7.   Il   segretario   comunale   redige   e   pubblica
          mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati
          relativi   agli   immobili   e   alle   opere    realizzati
          abusivamente,  oggetto  dei  rapporti  degli  ufficiali  ed
          agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di
          sospensione e  trasmette  i  dati  anzidetti  all'autorita'
          giudiziaria  competente,   al   presidente   della   giunta
          regionale e, tramite l'ufficio territoriale del governo, al
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
              8. In caso d'inerzia, protrattasi per  quindici  giorni
          dalla  data  di  constatazione  della  inosservanza   delle
          disposizioni  di  cui  al  comma  1  dell'art.  27,  ovvero
          protrattasi oltre il termine  stabilito  dal  comma  3  del
          medesimo art.  27,  il  competente  organo  regionale,  nei
          successivi   trenta   giorni,   adotta   i    provvedimenti
          eventualmente necessari dandone  contestuale  comunicazione
          alla   competente    autorita'    giudiziaria    ai    fini
          dell'esercizio dell'azione penale. 
              9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il
          giudice, con la sentenza di condanna per il  reato  di  cui
          all'art. 44, ordina la demolizione delle  opere  stesse  se
          ancora non sia stata altrimenti eseguita. 
              9-bis.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   si
          applicano anche agli interventi edilizi di cui all'art. 22,
          comma 3." 
              "Art. 32 (L) Determinazione delle variazioni essenziali
          (legge 28 febbraio  1985,  n.  47,  art.  8).  -  1.  Fermo
          restando quanto disposto  dal  comma  1  dell'art.  31,  le
          regioni stabiliscono quali siano le  variazioni  essenziali
          al progetto approvato,  tenuto  conto  che  l'essenzialita'
          ricorre esclusivamente quando si verifica una o piu'  delle
          seguenti condizioni: 
              a) mutamento  della  destinazione  d'uso  che  implichi
          variazione   degli   standards   previsti    dal    decreto
          ministeriale  2  aprile  1968,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968; 
              b)  aumento  consistente   della   cubatura   o   della
          superficie di solaio da valutare in relazione  al  progetto
          approvato; 
              c)     modifiche     sostanziali      di      parametri
          urbanistico-edilizi del  progetto  approvato  ovvero  della
          localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza; 
              d)  mutamento  delle  caratteristiche   dell'intervento
          edilizio assentito; 
              e)  violazione  delle  norme  vigenti  in  materia   di
          edilizia  antisismica,   quando   non   attenga   a   fatti
          procedurali. 
              2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali
          quelle  che   incidono   sulla   entita'   delle   cubature
          accessorie,  sui  volumi  tecnici  e  sulla   distribuzione
          interna delle singole unita' abitative. 
              3. Gli interventi di cui  al  comma  1,  effettuati  su
          immobili   sottoposti   a   vincolo   storico,   artistico,
          architettonico,  archeologico,  paesistico,  ambientale   e
          idrogeologico, nonche' su immobili ricadenti sui  parchi  o
          in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in
          totale difformita' dal permesso, ai sensi e per gli effetti
          degli articoli 31 e 44.  Tutti  gli  altri  interventi  sui
          medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali." 
              "Art.  123  (L)  Progettazione,  messa  in   opera   ed
          esercizio di edifici e di impianti (legge 9  gennaio  1991,
          n. 10, art. 26). - 1. Ai  nuovi  impianti,  lavori,  opere,
          modifiche, installazioni, relativi alle  fonti  rinnovabili
          di energia, alla  conservazione,  al  risparmio  e  all'uso
          razionale dell'energia, si applicano le disposizioni di cui
          all'art.  17,  commi  3  e  4,  nel  rispetto  delle  norme
          urbanistiche, di  tutela  artistico-storica,  ambientale  e
          dell'assetto  idrogeologico.  Gli  interventi  di  utilizzo
          delle fonti di energia di cui  all'art.  1  della  legge  9
          gennaio 1991, n. 10, in edifici ed impianti industriali non
          sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati
          a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di  cui
          all'art.  3,  comma  1,  lettera  a).  L'installazione   di
          impianti  solari  e  di  pompe  di  calore  da   parte   di
          installatori   qualificati,   destinati   unicamente   alla
          produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti
          e  negli  spazi  liberi  privati  annessi,  e'  considerata
          estensione dell'impianto idrico-sanitario gia' in opera. 
              2. Per gli interventi in parti comuni di edifici, volti
          al contenimento del consumo energetico degli edifici stessi
          ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'art.
          1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ivi compresi quelli di
          cui  all'art.  8  della  legge  medesima,  sono  valide  le
          relative  decisioni  prese  a   maggioranza   delle   quote
          millesimali. 
              3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia  la
          destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad  essi
          associati devono essere progettati e messi in opera in modo
          tale da contenere al massimo,  in  relazione  al  progresso
          della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica. 
              4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto  previsto
          dal comma 1 dell'art. 4 della legge 9 gennaio 1991, n.  10,
          sono regolate, con riguardo ai momenti della progettazione,
          della messa in opera e dell'esercizio,  le  caratteristiche
          energetiche degli edifici e degli impianti non di  processo
          ad essi associati, nonche' dei componenti degli  edifici  e
          degli impianti. 
              5. Per le innovazioni relative all'adozione di  sistemi
          di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per
          il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base
          al  consumo  effettivamente  registrato,   l'assemblea   di
          condominio decide a maggioranza, in  deroga  agli  articoli
          1120 e 1136 del codice civile. 
              6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici
          di nuova costruzione, il cui  permesso  di  costruire,  sia
          rilasciato dopo il 25 luglio 1991, devono essere progettati
          e realizzati in  modo  tale  da  consentire  l'adozione  di
          sistemi di  termoregolazione  e  di  contabilizzazione  del
          calore per ogni singola unita' immobiliare. 
              7. Negli edifici di proprieta' pubblica  o  adibiti  ad
          uso pubblico e' fatto obbligo di soddisfare  il  fabbisogno
          energetico  degli  stessi  favorendo  il  ricorso  a  fonti
          rinnovabili di energia o assimilate  salvo  impedimenti  di
          natura tecnica od economica. 
              8. La progettazione  di  nuovi  edifici  pubblici  deve
          prevedere la  realizzazione  di  ogni  impianto,  opera  ed
          installazione utili  alla  conservazione,  al  risparmio  e
          all'uso razionale dell'energia." 
              Si riporta il testo dell'art. 20, della legge 7  agosto
          1990,  n.  241,  recante  "Nuove  norme   in   materia   di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti  amministrativi.",  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 18 agosto 1990, n.  192,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.  20.  Silenzio  assenso.   -   1.   Fatta   salva
          l'applicazione dell'art. 19, nei procedimenti ad istanza di
          parte per il rilascio di  provvedimenti  amministrativi  il
          silenzio   dell'amministrazione   competente   equivale   a
          provvedimento  di   accoglimento   della   domanda,   senza
          necessita' di ulteriori istanze o diffide, se  la  medesima
          amministrazione non comunica all'interessato,  nel  termine
          di cui all'art.  2,  commi  2  o  3,  il  provvedimento  di
          diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. 
              2.  L'amministrazione  competente  puo'  indire,  entro
          trenta giorni dalla presentazione dell'istanza  di  cui  al
          comma 1, una conferenza di servizi ai sensi  del  capo  IV,
          anche tenendo conto delle situazioni giuridiche  soggettive
          dei controinteressati. 
              3. Nei casi in  cui  il  silenzio  dell'amministrazione
          equivale ad accoglimento della  domanda,  l'amministrazione
          competente  puo'  assumere   determinazioni   in   via   di
          autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies 21-nonies. 
              4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano  agli  atti   e   procedimenti   riguardanti   il
          patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela
          dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica
          sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e  la  cittadinanza,  la
          salute e  la  pubblica  incolumita',  ai  casi  in  cui  la
          normativa comunitaria impone  l'adozione  di  provvedimenti
          amministrativi formali, ai casi in cui la  legge  qualifica
          il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza,
          nonche' agli atti e procedimenti individuati con uno o piu'
          decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
          con i Ministri competenti. 
              5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis. 
              5-bis."