(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 54)
 
                               Art. 54 
 
               (Apertura del procedimento istruttorio) 
 
 
  1. Il  procuratore  regionale,  a  seguito  di  notizia  di  danno,
comunque acquisita, ove non ritenga di provvedere alla sua  immediata
archiviazione per difetto dei requisiti di specificita' e concretezza
o per manifesta infondatezza, dispone l'apertura di  un  procedimento
istruttorio ed assegna, secondo criteri oggettivi  e  predeterminati,
la trattazione del relativo fascicolo.