Art. 54 Registro 1. Negli stabilimenti di produzione e in quelli di imbottigliamento dell'aceto deve essere tenuto un registro di carico e scarico con fogli progressivamente numerati e preventivamente vidimato dall'ufficio territoriale. Nel registro devono essere annotati: a) la data dell'operazione; b) il quantitativo entrato o uscito delle materie prime, con la specificazione della singola natura delle materie prime e, relativamente ai liquidi zuccherini e alcolici, il grado zuccherino e il titolo alcolometrico volumico degli stessi; c) il prodotto ottenuto adottando l'esatta denominazione rispettivamente prevista dagli articoli 49 e 53; d) il riferimento al documento che giustifica l'entrata o l'uscita; e) la trasformazione e lo scarico del prodotto. 2. Le iscrizioni nel registro sono effettuate entro il primo giorno lavorativo per le entrate e per le lavorazioni ed entro il terzo giorno lavorativo per le uscite. Negli stabilimenti con produzione inferiore a 20 ettolitri la registrazione e' prevista con cadenze temporali e modalita' semplificate. 3. Nel registro sono tenuti conti distinti per ciascuna materia prima introdotta e per ciascun aceto prodotto. Le registrazioni devono altresi' assicurare la tracciabilita' dei prodotti ai fini del corretto inserimento nell'etichetta delle indicazioni di cui all'articolo 55, comma 3. 4. Il registro di cui al comma 1 e' dematerializzato ed e' tenuto nell'ambito del SIAN secondo le prescrizioni e le modalita' stabilite con decreto del Ministro. 5. Non sono obbligati alla tenuta del registro di cui al presente articolo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con una produzione annua complessiva inferiore a 10 ettolitri di aceto.
Note all'art. 54: - Per l'art. 2135 del codice civile si veda nelle note all'art. 15.