Art. 54 
 
 
            (Documento Unico di Regolarita' Contributiva) 
 
  1. Il documento unico di regolarita' contributiva (DURC) di cui  al
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il  Ministro  per
semplificazione e la pubblica amministrazione del  30  gennaio  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125, del 1° giugno  2015,  nel
caso  di  definizione  agevolata  di  debiti  contributivi  ai  sensi
dell'articolo  6,  del  decreto-legge  22  ottobre  2016,   n.   193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.  225,
e' rilasciato, a seguito della presentazione da  parte  del  debitore
della dichiarazione di volersi avvalere  della  suddetta  definizione
agevolata effettuata nei  termini  di  cui  al  comma  2  del  citato
articolo 6, ricorrendo gli altri  requisiti  di  regolarita'  di  cui
all'articolo 3 del citato decreto interministeriale 30 gennaio 2015. 
  2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo  versamento
dell'unica rata ovvero  di  una  rata  di  quelle  in  cui  e'  stato
dilazionato il pagamento delle somme dovute ai  fini  della  predetta
definizione agevolata, tutti i  DURC  rilasciati  in  attuazione  del
comma 1 sono annullati dagli Enti preposti alla verifica. A tal fine,
l'agente della riscossione comunica agli Enti il regolare  versamento
delle  rate  accordate.  I  medesimi  Enti   provvedono   a   rendere
disponibile in apposita sezione del servizio "Durc On Line"  l'elenco
dei DURC annullati ai sensi del presente comma. 
  3. I soggetti  che  hanno  richiesto  la  verifica  di  regolarita'
contributiva e i soggetti i  cui  dati  siano  stati  registrati  dal
servizio "Durc On Line"  in  sede  di  consultazione  del  DURC  gia'
prodotto utilizzano le informazioni rese disponibili nella sezione di
cui al comma 2 nell'ambito dei procedimenti per i quali  il  DURC  e'
richiesto. 
  4.   Le   Amministrazioni    pubbliche    interessate    provvedono
all'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.