Art. 54 
 
 
                Trasmigrazione dei registri esistenti 
 
  1. Con il decreto di cui all'articolo 53  vengono  disciplinate  le
modalita'  con  cui  gli  enti  pubblici  territoriali  provvedono  a
comunicare al Registro unico nazionale del Terzo settore  i  dati  in
loro possesso degli enti gia' iscritti nei  registri  speciali  delle
organizzazioni di volontariato e  delle  associazioni  di  promozione
sociale esistenti al giorno antecedente l'operativita'  del  Registro
unico nazionale degli enti del Terzo settore. 
  2. Gli uffici del  Registro  unico  nazionale  del  Terzo  settore,
ricevute le informazioni contenute nei predetti registri,  provvedono
entro  centottanta  giorni  a  richiedere  agli  enti  le   eventuali
informazioni o documenti mancanti e a verificare la  sussistenza  dei
requisiti per l'iscrizione. 
  3.  L'omessa  trasmissione  delle  informazioni  e  dei   documenti
richiesti agli enti del Terzo settore ai sensi del comma 2  entro  il
termine  di  sessanta  giorni  comporta  la  mancata  iscrizione  nel
Registro unico nazionale del Terzo settore. 
  4. Fino al termine delle verifiche di  cui  al  comma  2  gli  enti
iscritti nei registri di cui al comma 1 continuano a beneficiare  dei
diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.