Articolo 55
     Alienabilita' di immobili appartenenti al demanio culturale

  1.  I  beni  culturali immobili appartenenti al demanio culturale e
non rientranti tra quelli elencati nell'articolo 54, commi 1 e 2, non
possono essere alienati senza l'autorizzazione del Ministero.
  2.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma 1 puo' essere rilasciata a
condizione che:
    a) l'alienazione assicuri la tutela e la valorizzazione dei beni,
e comunque non ne pregiudichi il pubblico godimento;
    b)   nel   provvedimento   di   autorizzazione   siano   indicate
destinazioni  d'uso compatibili con il carattere storico ed artistico
degli immobili e tali da non recare danno alla loro conservazione.
  3.  L'autorizzazione ad alienare comporta la sdemanializzazione dei
beni  culturali cui essa si riferisce. Tali beni restano sottoposti a
tutela ai sensi dell'articolo 12, comma 7.