Art. 55.
    Collaborazione nei controlli ai fini dell'imposta sul valore
      aggiunto, con le amministrazioni degli altri Stati membri
  1.  Su  richiesta  di  altri  Stati  membri,  i  competenti  uffici
dell'Amministrazione  finanziaria  e  la  Guardia  di finanza possono
disporre l'esecuzione, anche unitamente a funzionari di  tali  Stati,
di  accessi,  ispezioni  e verifiche di cui agli articoli 52 e 63 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 a), a
condizioni di reciprocita'.
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   (a) Per il testo degli articoli 52 e 63  del  D.P.R.  633/1972  si
veda la nota (a) all'art. 54.