Art. 55 
    Autorizzazione per la disattivazione degli impianti nucleari 
  1. L'esecuzione delle operazioni connesse alla disattivazione di un
impianto nucleare soggetta ad autorizzazione preventiva da parte  del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i
Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della  previdenza
sociale e della sanita', la regione o provincia autonoma  interessata
e l'ANPA, su istanza del titolare della licenza. Detta autorizzazione
e' rilasciata, ove necessario, per singole fasi  intermedie  rispetto
allo stato ultimo previsto. 
  2. La suddivisione in  fasi  intermedie  deve  essere  giustificata
nell'ambito di  un  piano  globale  di  disattivazione,  da  allegare
all'istanza di autorizzazione relativa alla prima fase. 
  3. Per ciascuna fase, copia  dell'istanza  di  autorizzazione  deve
essere inviata alle amministrazioni di cui al  comma  1  e  all'ANPA,
unitamente al piano delle operazioni da eseguire, a  una  descrizione
dello stato  dell'impianto,  comprendente  anche  l'inventario  delle
materie   radioattive   presenti,   all'indicazione    dello    stato
dell'impianto stesso al termine della fase, alle analisi di sicurezza
concernenti le operazioni da eseguire e lo stato dell'impianto a fine
operazioni,  all'indicazione   della   destinazione   dei   materiali
radioattivi di risulta, ad  una  stima  degli  effetti  sull'ambiente
esterno ed a un programma di radioprotezione anche per l'eventualita'
di un'emergenza. Nel piano il titolare  della  licenza  di  esercizio
propone altresi' i  momenti  a  partire  dai  quali  vengono  meno  i
presupposti tecnici per l'osservanza delle singole  disposizioni  del
presente  decreto  e  delle  prescrizioni   attinenti   all'esercizio
dell'impianto.