(( Art. 55 bis 
 
              Accelerazione degli interventi strategici 
               per il riequilibrio economico e sociale 
 
  1. Ai fini della realizzazione di interventi  riguardanti  le  aree
sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento  a  quelli  di
rilevanza strategica per  la  coesione  territoriale  finanziati  con
risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo  e
la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31  maggio
2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto,  le  amministrazioni
centrali competenti possono avvalersi  per  le  occorrenti  attivita'
economiche,  finanziarie  e  tecniche,   comprese   quelle   di   cui
all'articolo 90 del codice di cui al decreto  legislativo  12  aprile
2006,  n.  163,  delle  convenzioni  con  l'Agenzia   nazionale   per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa di cui al
decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni. 
  2. L'articolo 8 della legge 1° agosto 2002, n. 166, e' abrogato. ))