(Allegato-art. 55)
                              Art. 55. 
 
                              Dirigenti 
 
    1. I Dirigenti collaborano con il Direttore  generale,  attuando,
per la parte di rispettiva competenza e secondo le sue  direttive,  i
programmi deliberati dagli  organi  accademici;  curano  la  gestione
finanziaria, amministrativa e tecnica dei settori loro assegnati  dal
Direttore generale, adottando i  relativi  atti;  esercitano  a  tale
scopo autonomi poteri di spesa  e  di  organizzazione  delle  risorse
strumentali e umane ad essi attribuite, secondo  i  limiti  assegnati
dal  Direttore  generale;  collaborano  con  il  Direttore   generale
all'individuazione  delle  risorse  e   dei   profili   professionali
necessari allo svolgimento dei compiti del settore cui sono preposti;
provvedono alla valutazione del personale assegnato nel rispetto  del
principio del merito; svolgono ogni  altro  compito  stabilito  dalla
legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro della  Dirigenza
del comparto. 
    2. I Dirigenti sono  responsabili  del  risultato  dell'attivita'
svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della  realizzazione  dei
programmi e dei progetti loro affidati in relazione  agli  obiettivi,
dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione  del
personale. 
    3. L'incarico di gestire e coordinare le strutture, tenuto  conto
di quanto  stabilito  dalla  normativa  e  dal  contratto  collettivo
nazionale di lavoro, e' disposto dal Direttore generale, che effettua
una valutazione periodica dei risultati raggiunti. 
    4. All'inizio di ogni anno i Dirigenti  presentano  al  Direttore
generale, e questi agli organi di governo dell'Ateneo, una  relazione
sull'attivita' svolta nell'anno precedente. 
    5.  L'accesso  alle   qualifiche   dirigenziali   e   la   revoca
dell'incarico ai dirigenti sono disposti in conformita' alla legge  e
al contratto collettivo nazionale di lavoro; l'Amministrazione  rende
conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che  si
rendono  disponibili  nella  dotazione  organica  e  i   criteri   di
selezione.