Art. 55 
 
 
                     Riapertura del procedimento 
 
  1.  Il  procedimento  disciplinare,  concluso   con   provvedimento
definitivo, e' riaperto: 
    a) se e' stata inflitta una  sanzione  disciplinare  e,  per  gli
stessi  fatti,  l'autorita'  giudiziaria  ha   emesso   sentenza   di
assoluzione perche' il fatto non sussiste o perche'  l'incolpato  non
lo ha commesso. In tale caso  il  procedimento  e'  riaperto  e  deve
essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare; 
    b) se e'  stato  pronunciato  il  proscioglimento  e  l'autorita'
giudiziaria ha emesso sentenza di  condanna  per  reato  non  colposo
fondata su fatti rilevanti per l'accertamento  della  responsabilita'
disciplinare, che non sono stati valutati dal consiglio  distrettuale
di disciplina. In tale caso i nuovi fatti sono  liberamente  valutati
nel procedimento disciplinare riaperto. 
  2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a  richiesta
dell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario. 
  3. Per  la  riapertura  del  procedimento  e  per  i  provvedimenti
conseguenti e' competente il consiglio distrettuale di disciplina che
ha emesso la decisione,  anche  se  sono  state  emesse  sentenze  su
ricorso. Il giudizio e' affidato a una sezione diversa da quella  che
ha deciso.