(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 55)
 
                               Art. 55 
 
                       (Richieste istruttorie) 
 
 
  1.  Il  pubblico  ministero  compie  ogni   attivita'   utile   per
l'acquisizione degli  elementi  necessari  all'esercizio  dell'azione
erariale e svolge, altresi', accertamenti su fatti  e  circostanze  a
favore della persona individuata quale presunto responsabile. 
 
 
  2. Il pubblico ministero puo' richiedere documenti  e  informazioni
e, altresi', disporre: 
 
 
  a) l'esibizione di documenti; 
 
 
  b) audizioni personali; 
 
 
  c)  ispezioni  e   accertamenti   diretti   presso   le   pubbliche
amministrazioni e i terzi contraenti  o  beneficiari  di  provvidenze
finanziarie a carico dei bilanci pubblici; 
 
 
  d) il sequestro di documenti; 
 
 
  e) consulenze tecniche.