Art. 55 (Richieste istruttorie) 1. Il pubblico ministero compie ogni attivita' utile per l'acquisizione degli elementi necessari all'esercizio dell'azione erariale e svolge, altresi', accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona individuata quale presunto responsabile. 2. Il pubblico ministero puo' richiedere documenti e informazioni e, altresi', disporre: a) l'esibizione di documenti; b) audizioni personali; c) ispezioni e accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni e i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico dei bilanci pubblici; d) il sequestro di documenti; e) consulenze tecniche.