Art. 55 Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo n. 82 del 2005 1. All'articolo 70 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. AgID definisce i requisiti minimi affinche' i programmi informatici realizzati dalle pubbliche amministrazioni siano idonei al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni, anche con riferimento a singoli moduli. Sono altresi' definite le modalita' di inserimento nella banca dati dei programmi informatici riutilizzabili gestita da AgID.»; b) il comma 2 e' abrogato.
Note all'art. 55: - si riporta il testo dell'articolo 70 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto: «Art. 70 (Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili) 1. AgID definisce i requisiti minimi affinche' i programmi informatici realizzati dalle pubbliche amministrazioni siano idonei al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni, anche con riferimento a singoli moduli. Sono altresi' definite le modalita' di inserimento nella banca dati dei programmi informatici riutilizzabili gestita da AgID. 2. (abrogato).»