Art. 55 
 
 
Modifiche all'articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, lettera b), le  parole:  "rilasciato  dagli"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "acquisito  d'ufficio  dalle   stazioni
appaltanti presso gli"; 
    b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  "5-bis. L'esecuzione dei lavori e' documentata dal  certificato  di
esecuzione dei lavori redatto secondo lo schema predisposto dall'ANAC
con le linee guida di cui all'articolo 83, comma  2.  L'attribuzione,
nel  certificato  di  esecuzione  dei  lavori,  delle  categorie   di
qualificazione, relative ai lavori  eseguiti,  viene  effettuata  con
riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o  nell'avviso
o  nella  lettera  di  invito.  Qualora  il  responsabile  unico  del
procedimento  riporti  nel  certificato  di  esecuzione  dei   lavori
categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel  bando  di
gara o nell'avviso  o  nella  lettera  di  invito,  si  applicano  le
sanzioni  previste  dall'articolo  213,  comma  13,   nel   caso   di
comunicazioni non veritiere.". 
 
          Note all'art. 55: 
              - Si riporta  l'art.  86  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 86 (Mezzi di prova). - 1. Le stazioni  appaltanti
          possono chiedere i  certificati,  le  dichiarazioni  e  gli
          altri  mezzi  di  prova  di  cui  al  presente  articolo  e
          all'allegato XVII, come prova  dell'assenza  di  motivi  di
          esclusione di  cui  all'articolo  80  e  del  rispetto  dei
          criteri di selezione di cui all'articolo  83.  Le  stazioni
          appaltanti non esigono mezzi di prova diversi da quelli  di
          cui al presente articolo, all'allegato XVII e  all'articolo
          87. Gli operatori economici possono avvalersi di  qualsiasi
          mezzo idoneo documentale per provare che  essi  disporranno
          delle risorse necessarie. 
              2.  Le  stazioni  appaltanti   accettano   i   seguenti
          documenti come prova sufficiente della  non  applicabilita'
          all'operatore economico dei motivi  di  esclusione  di  cui
          all'articolo 80: 
                a) per quanto riguarda i commi 1 , 2  e  3  di  detto
          articolo, il certificato del casellario  giudiziario  o  in
          sua mancanza, un  documento  equivalente  rilasciato  dalla
          competente autorita'  giudiziaria  o  amministrativa  dello
          Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da  cui
          risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti; 
                b) per quanto riguarda il comma 4 di detto  articolo,
          tramite   apposita    certificazione    rilasciata    dalla
          amministrazione fiscale competente e,  con  riferimento  ai
          contributi  previdenziali  e  assistenziali,   tramite   il
          Documento Unico della  Regolarita'  Contributiva  acquisito
          d'ufficio dalle stazioni  appaltanti  presso  gli  Istituti
          previdenziali  ai  sensi  della  normativa  vigente  ovvero
          tramite analoga certificazione rilasciata  dalle  autorita'
          competenti di altri Stati. 
              3.  Se  del  caso,  uno  Stato  membro   fornisce   una
          dichiarazione ufficiale in cui si attesta che i documenti o
          i certificati di cui al comma 2 non sono rilasciati  o  che
          questi  non  menzionano  tutti  i   casi   previsti,   tali
          dichiarazioni ufficiali sono messe a disposizione  mediante
          il registro online dei certificati (e-Certis). 
              4. Di norma,  la  prova  della  capacita'  economica  e
          finanziaria dell'operatore economico  puo'  essere  fornita
          mediante uno o piu' mezzi di prova  indicati  nell'allegato
          XVII, parte  I.  L'operatore  economico,  che  per  fondati
          motivi non e' in grado di presentare le  referenze  chieste
          dall'amministrazione  aggiudicatrice,   puo'   provare   la
          propria  capacita'  economica  e  finanziaria  mediante  un
          qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione
          appaltante. 
              5. Le  capacita'  tecniche  degli  operatori  economici
          possono essere dimostrate con uno o piu' mezzi di prova  di
          cui all'allegato XVII, parte II, in funzione della  natura,
          della quantita' o dell'importanza e  dell'uso  dei  lavori,
          delle forniture o dei servizi. 
              5-bis.  L'esecuzione  dei  lavori  e'  documentata  dal
          certificato di esecuzione dei  lavori  redatto  secondo  lo
          schema predisposto dall'ANAC con  le  linee  guida  di  cui
          all'articolo 83, comma 2. L'attribuzione,  nel  certificato
          di   esecuzione   dei   lavori,    delle    categorie    di
          qualificazione,  relative   ai   lavori   eseguiti,   viene
          effettuata con riferimento  alle  categorie  richieste  nel
          bando di gara o nell'avviso  o  nella  lettera  di  invito.
          Qualora il responsabile unico del procedimento riporti  nel
          certificato  di  esecuzione   dei   lavori   categorie   di
          qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara
          o nell'avviso o nella lettera di invito,  si  applicano  le
          sanzioni previste dall'articolo 213, comma 13, nel caso  di
          comunicazioni non veritiere. 
              6. Per il tramite della cabina di regia  sono  messe  a
          disposizione degli altri Stati  membri,  su  richiesta,  le
          informazioni riguardanti i motivi  di  esclusione  elencati
          all'articolo 80, l'idoneita'  all'esercizio  dell'attivita'
          professionale, la capacita'  finanziaria  e  tecnica  degli
          offerenti  di  cui  all'articolo  83,   nonche'   eventuali
          informazioni relative ai mezzi di prova di cui al  presente
          articolo.".