(CCNL comparto istruzione e ricerca-art. 54)
                              Art. 54. 
            Trattamento economico-normativo del personale 
                  con contratto a tempo determinato 
 
    1. Al  personale  assunto  a  tempo  determinato  si  applica  il
trattamento  economico  e  normativo  previsto  dalla  contrattazione
collettiva vigente per il personale assunto  a  tempo  indeterminato,
compatibilmente con la natura  del  contratto  a  termine  e  con  le
precisazioni seguenti e dei successivi commi: 
      a) le ferie maturano in proporzione alla  durata  del  servizio
prestato, entro il limite annuale stabilito per i lavoratori  assunti
per la prima volta nella pubblica amministrazione, ai sensi dell'art.
28, comma 4, del CCNL del 16 ottobre 2008; nel caso in  cui,  tenendo
conto della durata di precedenti contratti a  tempo  indeterminato  o
determinato   comunque   gia'   intervenuti,    anche    con    altre
amministrazioni,  pure  di  diverso  comparto,  il  lavoratore  abbia
comunque prestato servizio per piu' di tre anni, le  ferie  maturano,
in proporzione al servizio prestato, entro il limite annuale di 28  o
32  giorni,  a  seconda  dell'articolazione  dell'orario  di   lavoro
rispettivamente su cinque o su sei giorni; 
      b) in caso di assenza per malattia, fermi restando - in  quanto
compatibili - i criteri  stabiliti  dall'art.  35  del  CCNL  del  16
ottobre 2008, si applica l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983 n.  463,
convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638,  ai
fini della determinazione  del  periodo  in  cui  e'  corrisposto  il
trattamento economico; i periodi  nei  quali  spetta  il  trattamento
economico intero e quelli nei quali  spetta  il  trattamento  ridotto
sono stabiliti, secondo i criteri di cui  al  medesimo  art.  35,  in
misura proporzionalmente rapportata al periodo in cui e'  corrisposto
il trattamento economico come sopra determinato,  salvo  che  non  si
tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi, caso nel quale  il
trattamento economico e' corrisposto comunque in  misura  intera;  il
trattamento economico non  puo'  comunque  essere  erogato  oltre  la
cessazione del rapporto di lavoro; 
      c) il periodo di conservazione del posto e'  pari  alla  durata
del contratto e non puo' in ogni caso  superare  il  termine  massimo
fissato dall'art. 35 del CCNL del 16 ottobre 2008; 
      d) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate
esigenze fino a un  massimo  di  15  giorni  complessivi  e  permessi
retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell'art. 47, comma 2; 
      e) nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata
non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali
proroghe, oltre ai permessi di cui alla lettera  d),  possono  essere
concessi i seguenti permessi: 
        permessi retribuiti per motivi personali o familiari, di  cui
all'art. 48; 
        permessi per esami o concorsi, di cui all'art.  47  (Permessi
retribuiti), comma 1, lettera a); 
        permessi  per  visite  specialistiche,  esami  e  prestazioni
diagnostiche,  di  cui  all'art.  51(Assenze  per  l'espletamento  di
visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici); 
        permessi per lutto di cui, all'art. 47 (Permessi retribuiti),
comma 1, lettera b); 
      f) il numero massimo annuale dei permessi di cui  alla  lettera
e) deve essere riproporzionato in  relazione  alla  durata  temporale
nell'anno del contratto  a  termine  stipulato,  salvo  il  caso  dei
permessi per lutto; l'eventuale  frazione  di  unita'  derivante  dal
riproporzionamento e' arrotondata all'unita'  superiore,  qualora  la
stessa sia uguale o superiore a 0,5; 
      g) sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di  assenza
dal lavoro stabilite  da  specifiche  disposizioni  di  legge  per  i
lavoratori dipendenti, compresa la legge n. 53/2000, ivi  compresi  i
permessi per lutto nei casi di rapporto di  durata  inferiore  a  sei
mesi. 
    2. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in  relazione  alla
durata prevista del rapporto di lavoro, puo' essere sottoposto ad  un
periodo di prova, secondo la disciplina, dell'art. 20 del CCNL del 16
ottobre 2008, non superiore comunque a due settimane per  i  rapporti
di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata
superiore. In deroga  a  quanto  previsto  dal  citato  art.  20,  in
qualunque momento del periodo di prova,  ciascuna  delle  parti  puo'
recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso  ne'  di  indennita'
sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti
nell'ambito del medesimo periodo  di  prova.  Il  recesso  opera  dal
momento della comunicazione alla controparte e ove  posto  in  essere
dall'amministrazione deve essere motivato. 
    3. In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze
straordinarie e, in generale, quando per la brevita' del  rapporto  a
termine non sia possibile applicare il comma 5 dell'art. 19 del  CCNL
16  ottobre  2008,  il  contratto  e'  stipulato   con   riserva   di
acquisizione dei documenti prescritti dalla  normativa  vigente.  Nel
caso che il dipendente non li presenti nel termine prescritto  o  che
non risulti in possesso dei requisiti previsti per  l'assunzione,  il
rapporto e'  risolto  con  effetto  immediato,  salva  l'applicazione
dell'art. 2126 del codice civile. 
    4. In tutti i casi in cui il presente CCNL prevede la risoluzione
del rapporto  con  preavviso  o  con  corresponsione  dell'indennita'
sostitutiva dello stesso, ad eccezione di quelli previsti  dal  comma
11 dell'art. 53 e dal comma 2 del presente articolo, per il  rapporto
di lavoro a tempo determinato il termine di preavviso e'  fissato  in
un  giorno  per  ogni  periodo   di   lavoro   di   quindici   giorni
contrattualmente stabilito e, comunque, non puo'  superare  i  trenta
giorni, nelle ipotesi di durata dello stesso superiore  all'anno.  In
caso di dimissioni del dipendente, i termini sono ridotti alla meta',
con arrotondamento all'unita' superiore  dell'eventuale  frazione  di
unita' derivante dal computo. 
    5. I periodi di  assunzione  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato, possono essere adeguatamente valutati, nell'ambito delle
procedure di reclutamento della stessa o  di  altra  amministrazione,
secondo requisiti o criteri che attengono alla durata di tali periodi
ed alla corrispondenza tra la professionalita' richiesta nei posti da
coprire e l'esperienza maturata nei rapporti di lavoro a termine. 
    6.  Le  amministrazioni  assicurano  ai  lavoratori  assunti  con
contratto di lavoro a  tempo  determinato  interventi  informativi  e
formativi, con riferimento sia  alla  tutela  della  salute  e  della
sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo  le  previsioni  del  decreto
legislativo n. 81/2008, sia alle  prestazioni  che  gli  stessi  sono
chiamati  a  rendere,  adeguati   all'esperienza   lavorativa,   alla
tipologia dell'attivita' ed alla durata del contratto. 
    7. In caso di assunzione a  tempo  indeterminato,  i  periodi  di
lavoro con contratto a tempo determinato gia' prestati dal dipendente
presso la medesima amministrazione, con mansioni del medesimo profilo
e  area  o  categoria  di  inquadramento,  concorrono  a  determinare
l'anzianita' lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di
determinati istituti contrattuali. 
    8. Il presente articolo sostituisce l'art. 22 del  CCNL  comparto
Universita' del 16 ottobre 2008.