Art. 55 Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 1. All'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, dopo le parole: «varo e rimessaggio» sono inserite le seguenti: «, anche a secco,».
Note all'art. 55: - Si riporta l'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Sono strutture dedicate alla nautica da diporto: a) il "porto turistico", ovvero il complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari; b) l'"approdo turistico", ovvero la porzione dei porti polifunzionali aventi le funzioni di cui all'art. 4, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , destinata a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari; c) i "punti d'ormeggio", ovvero le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio, anche a secco, di piccole imbarcazioni e natanti da diporto. 2. La concessione demaniale marittima per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui al comma 1, lettere a) e b), e' rilasciata: a) con atto approvato dal direttore marittimo, nel caso di concessioni di durata non superiore a quindici anni; b) con atto approvato dal dirigente generale preposto alla Direzione generale del demanio marittimo e dei porti del Ministero dei trasporti e della navigazione, nel caso di concessioni di durata superiore a quindici anni. 3. Qualora la concessione ricada nella circoscrizione territoriale di una autorita' portuale, e' rilasciata dal presidente ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera h), della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , e l'attivita' istruttoria di competenza dell'autorita' marittima e' curata dal segretario generale.».