Articolo 56
              Impugnazione delle sanzioni disciplinari
(Art.59-bis del d.lgs n.29 del  1993,  aggiunto dall'art.28 del d.lgs
                           n.80 del 1998)

   1.  Se  i  contratti  collettivi  nazionali  non  hanno  istituito
apposite   procedure   di  conciliazione  e  arbitrato,  le  sanzioni
disciplinari  possono  essere  impugnate  dal  lavoratore  davanti al
collegio di conciliazione di' cui all'articolo 66, con le modalita' e
con  gli  effetti di cui all'articolo 7, commi sesto e settimo, della
legge 20 maggio 1970, n. 300.
 
             Note all'art. 56:
                 -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 7 della legge
          20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e
          dignita'   dei   lavoratori,  della  liberta'  sindacale  e
          dell'attivita'  sindacale  nei luoghi di lavoro e norme sul
          collocamento):
                 "Art.   7   (Sanzioni   disciplinari).  -  Le  norme
          disciplinari  relative  alle  sanzioni,  alle infrazioni in
          relazione alle quali ciascuna di esse puo' essere applicata
          ed  alle  procedure  di  contestazione delle stesse, devono
          essere   portate   a  conoscenza  dei  lavoratori  mediante
          affissione  in  luogo  accessibile  a  tutti.  Esse  devono
          applicare  quanto  in  materia  e'  stabilito  da accordi e
          contratti di lavoro ove esistano.
                 Il   datore   di  lavoro  non  puo'  adottare  alcun
          provvedimento  disciplinare  nei  confronti  del lavoratore
          senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza
          averlo sentito a sua difesa.
                 Il   lavoratore   potra'   farsi   assistere  da  un
          rappresentante  dell'associazione  sindacale cui aderisce o
          conferisce mandato.
                 Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio
          1966,   n.   604,  non  possono  essere  disposte  sanzioni
          disciplinari   che   comportino  mutamenti  definitivi  del
          rapporto  di  lavoro;  inoltre  la  multa  non  puo' essere
          disposta  per  un  importo  superiore  a  quattro ore della
          retribuzione  base  e  la  sospensione dal servizio e dalla
          retribuzione per piu' di dieci giorni.
                 In  ogni  caso,  i  provvedimenti  disciplinari piu'
          gravi  del  rimprovero verbale non possono essere applicati
          prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione
          per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
                 Salvo  analoghe  procedure  previste  dai  contratti
          collettivi  di lavoro e ferma restando la facolta' di adire
          l'autorita'  giudiziaria,  il lavoratore al quale sia stata
          applicata  una  sanzione  disciplinare puo' promuovere, nei
          venti  giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione
          alla  quale  sia  iscritto  ovvero  conferisca  mandato, la
          costituzione,  tramite  l'ufficio  provinciale del lavoro e
          della  massima occupazione, di un collegio di conciliazione
          ed  arbitrato,  composto  da  un rappresentante di ciascuna
          delle  parti  e da un terzo membro scelto di comune accordo
          o,   in   difetto   di   accordo,  nominato  dal  direttore
          dell'ufficio  del  lavoro.  La  sanzione disciplinare resta
          sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
                 Qualora  il  datore  di  lavoro  non provveda, entro
          dieci   giorni   dall'invito  rivoltogli  dall'ufficio  del
          lavoro,  a  nominare  il  proprio rappresentante in seno al
          collegio   di   cui   al   comma  precedente,  la  sanzione
          disciplinare  non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce
          l'autorita'  giudiziaria,  la  sanzione  disciplinare resta
          sospesa fino alla definizione del giudizio.
                 Non  puo'  tenersi  conto  ad  alcun  effetto  delle
          sanzioni   disciplinari   decorsi   due   anni  dalla  loro
          applicazione".