Art. 56 
                      (Tutela dell'interessato) 
 
   1. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e  5,  della
legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, si applicano
anche,  oltre  che  ai  dati  destinati  a   confluire   nel   Centro
elaborazione dati  di  cui  all'articolo  53,  a  dati  trattati  con
l'ausilio di strumenti elettronici da organi,  uffici  o  comandi  di
polizia. 
 
          Nota all'art. 56:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  10  della  legge
          10 aprile     1981,     n.     121    (Nuovo    ordinamento
          dell'Amministrazione   della   pubblica   sicurezza),  come
          modificato dal presente decreto legislativo:
              «Art.  10  (Controlli).  -  1.  Il controllo sul Centro
          elaborazione   dati   e'  esercitato  dal  Garante  per  la
          protezione  dei  dati  personali,  nei  modi previsti dalla
          legge e dai regolamenti.
              2.  I  dati  e le informazioni conservati negli archivi
          del   Centro  possono  essere  utilizzati  in  procedimenti
          giudiziari    o    amministrativi    soltanto    attraverso
          l'acquisizione  delle  fonti  originarie indicate nel primo
          comma   dell'art.   7,   fermo  restando  quanto  stabilito
          dall'art.  240  del  codice di procedura penale. Quando nel
          corso  di  un procedimento giurisdizionale o amministrativo
          viene  rilevata  l'erroneita'  o l'incompletezza dei dati e
          delle    informazioni,    o   l'illegittimita'   del   loro
          trattamento,  l'autorita'  precedente  ne  da'  notizia  al
          Garante per la protezione dei dati personali.
              3.  La  persona  alla  quale si riferiscono i dati puo'
          chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma
          dell'art.  5  la  conferma dell'esistenza di dati personali
          che   lo   riguardano,   la  loro  comunicazione  in  forma
          intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione
          di  vigenti disposizioni di legge o di regolamento. la loro
          cancellazione o trasformazione in forma anonima.
              4.   Esperiti   i   necessari  accertamenti,  l'ufficio
          comunica  al  richiedente,  non  oltre  trenta giorni dalla
          richiesta,   le  determinazioni  adottate.  L'ufficio  puo'
          omettere   di  provvedere  sulla  richiesta  se  cio'  puo'
          pregiudicare  azioni  od  operazioni a tutela dell'ordine e
          della  sicurezza  pubblica  o  di prevenzione e repressione
          della  criminalita', dandone informazione al Garante per la
          protezione dei dati personali.
              5.  Chiunque  viene a conoscenza dell'esistenza di dati
          personali  che  lo  riguardano, trattati anche in forma non
          automatizzata  in  violazione di disposizioni di legge o di
          regolamento,  puo'  chiedere  al  tribunale  del  luogo ove
          risiede   il  titolare  del  trattamento  di  compiere  gli
          accertamenti   necessari   e   di  ordinare  la  rettifica,
          l'integrazione,  la  cancellazione  o  la trasformazione in
          forma  anonima dei dati medesimi. Il tribunale provvede nei
          modi  di  cui  agli  articoli 737  e seguenti del codice di
          procedura civile.».