Art. 56 Modifiche Scuola Magistratura ed esonero parziale dall'attivita' giurisdizionale Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate fino a un massimo di tre sedi della Scuola. Con il medesimo decreto e' individuata la sede della Scuola in cui si riunisce il Comitato direttivo»; b) all'articolo 6, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «ovvero, a loro richiesta, possono usufruire di un esonero parziale dall'attivita' giurisdizionale nella misura determinata dal Consiglio superiore della magistratura».