Art. 56.
                     (Modalita' per il rilascio)

  Col provvedimento che dispone il rilascio, il giudice, tenuto conto
delle condizioni del conduttore e del locatore e delle ragioni per le
quali  viene  disposto  il rilascio stesso, fissa anche la data della
esecuzione  entro  il  termine  massimo  di  mesi sei ovvero, in casi
eccezionali, di mesi dodici dalla data del provvedimento.
  Nelle  ipotesi  di  cui  all'articolo  55  per  il  caso  in cui il
conduttore  non  provveda al pagamento nel termine assegnato, la data
dell'esecuzione  non  puo' essere fissata oltre sessanta giorni dalla
scadenza del termine concesso per il pagamento.
  Trascorsa   inutilmente  la  data  fissata,  il  locatore  promuove
l'esecuzione  ai  sensi  degli  articoli 605 e seguenti del codice di
procedura civile.