Art. 56 
Procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla  disattivazione  -
                    Svolgimento delle operazioni 
  1. Le Amministrazioni di cui all'articolo 55 trasmettono  all'ANPA,
non  oltre  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della  documentazione
prevista allo stesso articolo 55, le proprie eventuali osservazioni. 
  2. L'ANPA, esaminata l'istanza  di  autorizzazione  e  la  relativa
documentazione   e   tenendo   conto   delle    osservazioni    delle
amministrazioni di cui al comma 1, predispone e trasmette alle stesse
amministrazioni una  relazione  con  le  proprie  valutazioni  e  con
l'indicazione degli eventuali limiti e condizioni da osservare. 
  3. Le amministrazioni di cui al comma 2, non  oltre  trenta  giorni
dal ricevimento della  relazione  trasmettono  le  loro  osservazioni
finali all'ANPA la quale, sentita la Commissione tecnica,  predispone
e  trasmette   al   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato il proprio parere con l'indicazione delle  eventuali
prescrizioni. 
  4. Il Ministro dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato,
rilascia l'autorizzazione di  cui  all'articolo  55,  condizionandola
all'osservanza delle eventuali prescrizioni definite dall'ANPA. 
  5.  L'esecuzione  delle  operazioni  avviene  sotto  la   vigilanza
dell'ANPA che, in relazione al  loro  avanzamento  e  sulla  base  di
specifica  istanza   del   titolare   dell'autorizzazione,   verifica
l'effettivo venir meno dei presupposti tecnici per l'osservanza delle
singole disposizioni del presente decreto e delle  prescrizioni  ema-
nate.