Art. 56
           (Armature di sostegno e stabilita' dei terreni)
1.  Fatte  salve  le  disposizioni  dell'articolo 148 del decreto del
   Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, le  armature  per  il
   sostegno  delle  gallerie,  dei  cantieri  e  di ogni altro scavo,
   devono essere realizzate in conformita'  a  specifiche  istruzioni
   scritte del direttore responsabile.
2.  I  luoghi  di  lavoro  e  le  vie di transito cui hanno accesso i
   lavoratori devono essere regolarmente ispezionati  per  verificare
   la  stabilita'  dei  terreni e l'efficacia dell'armatura, che deve
   essere conseguentemente sottoposta a regolare manutenzione.