Art. 56 (Armature di sostegno e stabilita' dei terreni) 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, le armature per il sostegno delle gallerie, dei cantieri e di ogni altro scavo, devono essere realizzate in conformita' a specifiche istruzioni scritte del direttore responsabile. 2. I luoghi di lavoro e le vie di transito cui hanno accesso i lavoratori devono essere regolarmente ispezionati per verificare la stabilita' dei terreni e l'efficacia dell'armatura, che deve essere conseguentemente sottoposta a regolare manutenzione.