Art. 56 
 
                     Norma nel settore edilizio 
 
  1. All'articolo 13 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
  «9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo  0,38
per  cento  per  i  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione  e
non siano in  ogni  caso  locati,  e  comunque  per  un  periodo  non
superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori. 
  (( 1-bis. All'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, dopo l'ultimo periodo e'  aggiunto  il  seguente:  «Nel
caso di permuta con immobili da realizzare  in  aree  di  particolare
disagio e con significativo apporto occupazionale,  potranno  cedersi
anche immobili gia'  in  uso  governativo,  che  verrebbero  pertanto
utilizzati in regime di locazione fino alla percentuale  massima  del
75 per cento della permuta mentre il restante  25  per  cento  dovra'
interessare immobili dello Stato dismessi e disponibili». ))