Art. 56 
 
             Proroga termine di versamento dell'imposta 
                    sulle transazioni finanziarie 
 
  1. Il comma 497 dell'articolo 1 della legge 24  dicembre  2012,  n.
228 e' sostituito dal seguente: 
  «497. L'imposta di cui ai commi 491, 492  e  495  si  applica  alle
transazioni  concluse  a  decorrere  dal  1°   marzo   2013   per   i
trasferimenti di cui al comma 491 e per le operazioni di cui al comma
495 relative ai citati trasferimenti, e a decorrere dal 1°  settembre
2013 per le operazioni di cui al comma 492 e per  quelle  di  cui  al
comma 495 su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari. Per il
2013 l'imposta di cui al comma 491, primo periodo, e'  fissata  nella
misura dello 0,22 per cento((; quella di cui al sesto  periodo))  del
medesimo comma e' fissata in misura pari a 0,12 per cento.  L'imposta
dovuta sui trasferimenti di proprieta' di cui al comma  491  e  sugli
ordini di cui al comma 495 relativi ai predetti trasferimenti di  cui
al comma 491 effettuati fino al 30 settembre 2013 e' versata entro il
16 ottobre 2013. L'imposta dovuta sulle operazioni di  cui  al  comma
492 e sugli ordini di  cui  al  comma  495  su  strumenti  finanziari
derivati e valori mobiliari effettuati nel mese di settembre del 2013
e' versata entro il 16 ottobre 2013.». 
  2. La societa' di Gestione  Accentrata  per  l'imposta  dovuta  sui
trasferimenti di proprieta', sulle operazioni e sugli ordini  di  cui
rispettivamente ai commi 491,  492  ((e  495  dell'articolo  1  della
legge)) 24 dicembre 2012, n. 228, effettuati fino al 30 settembre dai
soggetti deleganti, provvede al versamento entro il 16 novembre 2013. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              --La  legge  24  dicembre   2012,   n.   228,   recante
          "Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello  Stato  (Legge  di  stabilita'  2013)  e'
          pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2012, n. 302, S.O.