(( Art. 56-quinquies 
 
              Modifica all'articolo 112 del testo unico 
          di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 )) 
 
  ((1. All'articolo 112, comma 7, del testo unico di cui  al  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente  periodo:  «In  attesa  di  un  riordino  complessivo  degli
strumenti di intermediazione finanziaria, e comunque non oltre il  31
dicembre 2014, possono continuare a svolgere  la  propria  attivita',
senza obbligo di iscrizione nell'albo di  cui  all'articolo  106,  le
societa' cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro  quinto
del codice civile, esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e  le  cui
azioni non siano negoziate in mercati  regolamentati,  che  concedono
finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti  dei
propri soci, a condizione che:)) 
  (( a)non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;)) 
  (( b)il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci  non
sia superiore a quindici milioni di euro;)) 
  (( c) l'importo unitario del finanziamento  sia  di  ammontare  non
superiore a 20.000 euro;)) 
  (( d) i finanziamenti siano concessi a condizioni  piu'  favorevoli
di quelli presenti sul mercato».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  112,  del  decreto
          legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante "Testo unico
          delle  leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia",   come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 112 (Altri soggetti  operanti  nell'attivita'  di
          concessione di finanziamenti) 
              1. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti  in
          un  elenco  tenuto  dall'Organismo  previsto  dall'articolo
          112-bis ed  esercitano  in  via  esclusiva  l'attivita'  di
          garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi  o
          strumentali, nel rispetto delle  disposizioni  dettate  dal
          Ministro dell'economia e delle finanze e delle  riserve  di
          attivita' previste dalla legge. 
              1-bis. I confidi tenuti ad iscriversi nell'albo di  cui
          all'articolo 106 sono esclusi  dall'obbligo  di  iscrizione
          nell'elenco  tenuto  dall'Organismo  previsto  all'articolo
          112-bis. 
              2.  L'iscrizione  e'  subordinata  al  ricorrere  delle
          condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o  fondo
          consortile, patrimoniali, di oggetto sociale e  di  assetto
          proprietario individuate dall'articolo 13 del decreto-legge
          30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e   successive
          modificazioni, nonche' al possesso da parte di  coloro  che
          detengono  partecipazioni  e  dei  soggetti  che   svolgono
          funzioni di  amministrazione,  direzione  e  controllo  dei
          requisiti di onorabilita' stabiliti ai sensi degli articoli
          25 e 26. La sede  legale  e  quella  amministrativa  devono
          essere situate nel territorio della Repubblica. 
              3. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la  Banca  d'Italia,   determina   i   criteri   oggettivi,
          riferibili al volume di attivita' finanziaria  in  base  ai
          quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere
          l'autorizzazione  per   l'iscrizione   nell'albo   previsto
          dall'articolo  106.  La  Banca  d'Italia  stabilisce,   con
          proprio  provvedimento,  gli  elementi   da   prendere   in
          considerazione per  il  calcolo  del  volume  di  attivita'
          finanziaria. In deroga all'articolo 106,  per  l'iscrizione
          nell'albo i confidi possono adottare la forma  di  societa'
          consortile a responsabilita' limitata. 
              4. I  confidi  iscritti  nell'albo  esercitano  in  via
          prevalente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi. 
              5.  I  confidi  iscritti  nell'albo  possono  svolgere,
          prevalentemente nei confronti delle imprese  consorziate  o
          socie, le seguenti attivita': 
              a)     prestazione     di     garanzie     a     favore
          dell'amministrazione  finanziaria  dello  Stato,  al   fine
          dell'esecuzione  dei  rimborsi  di  imposte  alle   imprese
          consorziate o socie; 
              b) gestione, ai sensi dell'articolo  47,  comma  2,  di
          fondi pubblici di agevolazione; 
              c) stipula, ai sensi  dell'articolo  47,  comma  3,  di
          contratti con le banche assegnatarie di fondi  pubblici  di
          garanzia  per  disciplinare  i  rapporti  con  le   imprese
          consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione. 
              6.  I  confidi  iscritti  nell'albo  possono,  in   via
          residuale, concedere altre forme di finanziamento ai  sensi
          dell'articolo 106, comma 1, nei  limiti  massimi  stabiliti
          dalla Banca d'Italia. 
              7. I soggetti diversi dalle banche, gia' operanti  alla
          data di entrata in vigore  della  presente  disposizione  i
          quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente  in
          ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli
          prestiti  possono  continuare   a   svolgere   la   propria
          attivita', in considerazione del carattere marginale  della
          stessa, nel rispetto delle modalita' operative e dei limiti
          quantitativi  determinati   dal   CICR.   Possono   inoltre
          continuare a svolgere la propria attivita',  senza  obbligo
          di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, gli enti e
          le societa' cooperative costituiti entro il 1° gennaio 1993
          tra i dipendenti di una medesima amministrazione  pubblica,
          gia' iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo  106
          del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  vigente
          alla data del 4  settembre  2010,  ove  si  verifichino  le
          condizioni di cui all'articolo 2 del decreto  del  Ministro
          del tesoro del 29 marzo 1995.  In  attesa  di  un  riordino
          complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria,
          e  comunque  non  oltre  il  31  dicembre   2014,   possono
          continuare a svolgere la propria attivita',  senza  obbligo
          di  iscrizione  nell'albo  di  cui  all'articolo  106,   le
          societa' cooperative di cui al capo I  del  titolo  VI  del
          libro quinto del codice civile, esistenti alla data del  1o
          gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati
          regolamentati, che concedono finanziamenti sotto  qualsiasi
          forma esclusivamente  nei  confronti  dei  propri  soci,  a
          condizione che: 
              a) non raccolgano risparmio  sotto  qualsivoglia  forma
          tecnica; 
              b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei
          soci non sia superiore a quindici milioni di euro; 
              c)  l'importo  unitario  del   finanziamento   sia   di
          ammontare non superiore a 20.000 euro; 
              d) i finanziamenti siano  concessi  a  condizioni  piu'
          favorevoli di quelli presenti sul mercato. 
              8.  Le  agenzie   di   prestito   su   pegno   previste
          dall'articolo 115 del reale decreto 18 giugno 1931, n. 773,
          sono sottoposte alle  disposizioni  dell'articolo  106.  La
          Banca d'Italia  puo'  dettare  disposizioni  per  escludere
          l'applicazione alle agenzie di prestito su pegno di  alcune
          disposizioni previste dal presente titolo.".