Art. 56 
 
 
                Prescrizione dell'azione disciplinare 
 
  1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei  anni  dal
fatto. 
  2.  Nel  caso  di  condanna  penale  per  reato  non  colposo,   la
prescrizione per la riapertura del giudizio  disciplinare,  ai  sensi
dell'articolo 55, e' di due anni dal  passaggio  in  giudicato  della
sentenza penale di condanna. 
  3. Il termine della prescrizione e' interrotto con la comunicazione
all'iscritto della notizia dell'illecito. Il  termine  e'  interrotto
anche dalla notifica della decisione del  consiglio  distrettuale  di
disciplina e della sentenza pronunciata dal CNF su ricorso.  Da  ogni
interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. Se
gli atti interruttivi sono  piu'  di  uno,  la  prescrizione  decorre
dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma
1 puo' essere prolungato di oltre un quarto. Non si computa il  tempo
delle eventuali sospensioni.