(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 56)
 
                               Art. 56 
 
                        (Deleghe istruttorie) 
 
 
  1. Il pubblico ministero puo',  motivatamente,  svolgere  attivita'
istruttoria  direttamente,  ovvero  puo'  delegare  gli   adempimenti
istruttori alla Guardia di Finanza o ad altre Forze di polizia, anche
locale, agli uffici territoriali del Governo e, in casi eccezionali e
motivati,  salvo  quanto  disposto  dall'articolo  61,  comma  7,  ai
dirigenti  o  funzionari  di   qualsiasi   pubblica   amministrazione
individuati in base a criteri di professionalita' e  territorialita';
puo', altresi', avvalersi di consulenti tecnici.