Art. 56 (Deleghe istruttorie) 1. Il pubblico ministero puo', motivatamente, svolgere attivita' istruttoria direttamente, ovvero puo' delegare gli adempimenti istruttori alla Guardia di Finanza o ad altre Forze di polizia, anche locale, agli uffici territoriali del Governo e, in casi eccezionali e motivati, salvo quanto disposto dall'articolo 61, comma 7, ai dirigenti o funzionari di qualsiasi pubblica amministrazione individuati in base a criteri di professionalita' e territorialita'; puo', altresi', avvalersi di consulenti tecnici.