Art. 56 
 
                      Modifiche all'articolo 71 
               del decreto legislativo n. 82 del 2005 
 
  1. All'articolo 71 del decreto legislativo  n.  82  del  2005  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Con decreto del Ministro delegato per la semplificazione  e  la
pubblica amministrazione, su proposta dell'AgID, di concerto  con  il
Ministro della giustizia e con  i  Ministri  competenti,  sentita  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n.  281,  e  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali nelle  materie  di  competenza,  sono  adottate  le  regole
tecniche per l'attuazione del presente Codice.»; 
    b) il comma 2 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 56: 
              - si riporta  il  testo  dell'articolo  71  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Articolo 71 (Regole tecniche) 
              1.  Con  decreto   del   Ministro   delegato   per   la
          semplificazione e la pubblica amministrazione, su  proposta
          dell'AgID, di concerto con il Ministro  della  giustizia  e
          con i Ministri competenti, sentita la Conferenza  unificata
          di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, e il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali nelle materie di  competenza,  sono  adottate  le
          regole tecniche per l'attuazione del presente Codice. 
              1-bis. (abrogato) 
              1-ter. Le regole tecniche di  cui  al  presente  codice
          sono  dettate  in  conformita'  ai  requisiti  tecnici   di
          accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio
          2004, n. 4, alle  discipline  risultanti  dal  processo  di
          standardizzazione tecnologica a livello  internazionale  ed
          alle normative dell'Unione europea. 
              2. (abrogato).»