Art. 56 
 
 
                      Utilizzo delle DOP e IGP 
 
  1. Nella denominazione di vendita di un aceto di vino  puo'  essere
consentito il riferimento alla denominazione di un vino a DOP o IGP a
condizione che l'elaborazione  dell'aceto  avvenga  esclusivamente  a
partire dal relativo vino a DOP o IGP certificato o  classificato  ai
sensi degli articoli 64 e 65. E'  in  ogni  caso  vietato  l'uso  dei
termini «DOC», «DOP», «DOCG» e «IGT» o «IGP» in sigla o per esteso. 
  2.  Nella   designazione   degli   aceti,   l'utilizzo   di   altre
denominazioni riservate a prodotti riconosciuti con denominazione  di
origine  protetta  o  indicazione  geografica  protetta  puo'  essere
consentito a condizione che la  materia  prima  utilizzata  per  tale
elaborazione sia stata certificata dall'apposita autorita' competente
riconosciuta ai sensi  della  normativa  vigente.  E'  in  ogni  caso
vietato l'uso dei termini DOP e IGP in sigla o per esteso.