Art. 57. Modifica dell'articolo 724 del codice penale, in tema di bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti 1. L'articolo 724 del codice penale e' cosi' modificato: a) nel primo comma le parole "e' punito con l'ammenda da lire ventimila a seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila"; b) nel secondo comma le parole "Alla stessa pena soggiace chi" sono sostituite dalle seguenti: "La stessa sanzione si applica a chi".
Nota all'art. 57: - Il testo vigente dell'art. 724 del codice penale, come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente: "Art. 724 (Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti). - Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la divinita' o i simboli o le persone venerati nella religione dello Stato e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila. La stessa sanzione si applica a chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti".