Art. 57.
        Modifica dell'articolo 724 del codice penale, in tema
      di bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti

    1. L'articolo 724 del codice penale e' cosi' modificato:
      a) nel  primo  comma le parole "e' punito con l'ammenda da lire
ventimila  a seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito
con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  lire  centomila  a
seicentomila";
      b) nel  secondo comma le parole "Alla stessa pena soggiace chi"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "La  stessa sanzione si applica a
chi".
 
          Nota all'art. 57:
              -  Il  testo  vigente  dell'art. 724 del codice penale,
          come  modificato  dal  presente  decreto legislativo, e' il
          seguente:
              "Art. 724 (Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso
          i   defunti).   -  Chiunque  pubblicamente  bestemmia,  con
          invettive  o  parole  oltraggiose,  contro la divinita' o i
          simboli  o  le persone venerati nella religione dello Stato
          e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
          centomila a seicentomila.
              La  stessa  sanzione  si applica a chi compie qualsiasi
          pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti".